Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14346 del 22/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14346 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PERA PIERO N. IL 08/10/1962 parte offesa nel procedimento
c/
UMBERTINI MASSIMO N. IL 28/12/1963
DAPPI RITA N. IL 01/01/1956
ROSSI MAURO N. IL 14/10/1958
PULCINI MASSIMILIANO N. IL 01/02/1974
SBARDELLA SILVESTRO N. IL 03/06/1942
LUPI ANGELO N. IL 05/08/1959
BELTRAMME GIULIO N. IL 20/11/1961
MANCINI SILVIA N. IL 04/12/1977
FABBRI GABRIELLA N. IL 08/10/1943
FELICI FABIO N. IL 18/06/1947
MANNI LEOPOLDO N. IL 25/03/1969
ABBONATO FRANCESCO N. IL 21/04/1959
DONNINI TERESA N. IL 05/01/1961
TOMASELLO GIOSY PIERPAOLA
avverso l’ordinanza n. 822/2012 GIP TRIBUNALE di TIVOLI, del
28/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 22/03/2016

RG 39871/15
Motivi della decisione

Piero PERA ricorre a mezzo del difensore e procuratore speciale contro l’indicata
ordinanza di archiviazione emessa dal GIP del Tribunale di Tivoli il 28/30 aprile
2015, all’esito della udienza camerale, nei confronti di Massimo UMBERTINI ed altri,
indagati in ordine al reato di cui all’art. 323 cod. pen..
Il ricorrente deduce:
inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità o
di decadenza in relazione alla dedotta assoluta nullità della richiesta di

iscrizione del procedimento e dei reati, che non può ritenersi sanata dalla
annotazione del P.M. successiva alla spiegata opposizione.
Violazione di legge in relazione all’art. 38 c.c..
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per ragioni che esulano dalle ipotesi
per cui, nella specie, è previsto. Invero, l’ ordinanza di archiviazione è impugnabile
soltanto nei rigorosi limiti fissati dal comma sesto dell’art. 409 cod. proc. pen. il
quale rinvia all’art. 127, comma quinto, cod. proc.pen., che sanziona con la nullità
l’inosservanza delle norme concernenti la citazione e l’intervento delle parti in
camera di consiglio (Sez. 2, n. 29936 del 04/07/2013 Rv. 256660 P.O. in proc.
Loffredo).
Nella specie, il motivo si risolve in una riproposizione della doglianza in ordine alla
pretesa nullità della richiesta di archiviazione – del tutto correttamente rigettata dal
Giudice – ed in un critica al merito della regiudicanda.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in
favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 500,00

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 22.3.2016

archiviazione in relazione alla errata indicazione ivi formulata della data di

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