Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14342 del 22/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14342 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MORO BIAGIO N. IL 10/06/1984
avverso l’ordinanza n. 1421/2015 CORTE APPELLO di GENOVA, del
29/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 22/03/2016

39761/15
Motivi della decisione
L’imputato Biagio MORO ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata ordinanza della Corte
d’Appello di Genova che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal predetto avverso la
sentenza emessa il 17.6.2014 dal Tribunale di Massa.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione in relazione agli
specifici oggetti della proposta impugnazione.

L’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato,
senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007 Rv. 236945
Scicchitano).
Il ricorso è , quindi, manifestamente infondato rispetto alla completa genericità di tutti e tre i
motivi di gravame proposti in appello, non confrontandosi i relativi temi in alcun modo con
l’ampia motivazione resa a riguardo dalla sentenza di primo grado.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 22.3.2016
Il consigliere estensore
Angelo Ca ozzi

(
Il Pre dente

Il tasso di specificità necessario per l’atto di appello, che esclude l’ inammissibilità ex artt. 581
e 591 cod. proc. pen., va valutato raffrontando le specifiche censure articolate
nell’impugnazione, con la consistenza delle argomentazioni contenute nel provvedimento
impugnato (Sez. 3, n. 37737 del 18/06/2014 Rv. 259907 Bacci).

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