Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14340 del 22/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14340 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIPINO SIMONE N. IL 06/12/1975
avverso la sentenza n. 7155/2015 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di TORINO, del 05/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 22/03/2016

39728/15 RG
Motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Torino ha applicato a Simone PIPINO, ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per i reati di cui agli artt. 110,81, 314
c.p.ascrittigli.

Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile perché proposta al di
fuori dei casi consentiti, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato
– con motivazione che il ricorrente non attinge in alcun modo – alle indicazioni di questa Corte
regolatrice e, adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando
l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di
motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez. U del
27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina), tenuto conto del parametro di
valutazione in questa sede costituito – per il rito prescelto – dalla imputazione elevata e posta
a base dell’accordo che assegna al ricorrente il ruolo concorsuale nell’indebita ricezione di
pagamenti provenienti dal pubblico ufficiale che disponeva delle somme erogate.
Invero, in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo
l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale
qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al
contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l’ammissibilità
dell’impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti
in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 7, n. 39600
del 10/09/2015 Rv. 264766 Casarin).
Del pari esula dai casi previsti la doglianza relativa al contributo causale del ricorrente,
introducendo un tema superato dall’avvenuto accordo sulla accusa formulata in termini di cui
sopra.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 22.3.2016
Il consigliere estensore
Angelo C

Il Pre

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo dei difensori,
deducendo vizio della motivazione in relazione alla omessa indicazione delle ragioni per cui ha
ritenuto corretta la qualificazione giuridica dei fatti; inoltre, si deduce violazione degli artt. 110
e 314 c.p. non avendo il ricorrente fornito – con le richieste di pagamento alla coimputata alcun contributo causale alla realizzazione della condotta posta in essere dalla stessa
concorrente.

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