Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1434 del 16/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 1434 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
– Caira Raffaele, nato a Cosenza il 20 ottobre 1973,
avverso l’ordinanza, in data 15 marzo 2012 (e non del 23 marzo 2012 come erroneamente indicato nel ricorso), del Tribunale di Catanzaro, in sede di appello,
con la quale è stato rigettato l’appello avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale
di Cosenza in data 10 novembre 2011, di rigetto della richiesta di revoca della
misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria;
sentita la relazione svolta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Aurelio Galasso,
che ha concluso per la declaratoria d’inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore del ricorrente avv.to Salvatore Vetere che ha insistito per
raccoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Caira Raffaele ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, in data 15
marzo 2012 (e non del 23 marzo 2012 come erroneamente indicato nel ricorso),
1

Data Udienza: 16/11/2012

del Tribunale di Catanzaro, in sede di appello, con la quale è stato rigettato
l’appello avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Cosenza in data 10 novembre 2011, di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare
dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
A sostegno del ricorso il ricorrente ha dedotto:
a) Violazione dell’art. 606 lett.e) cod. proc. pen. per mancanza e manifesta illogicità e contraddittorietà di motivazione.
Il Caira chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata in relazione alla

di revoca della misura cautelare, avanzata in considerazione dell’attenuazione
delle esigenze cautelari, desumibile dalla puntuale osservanza delle prescrizioni,
in ragione del tempo trascorso dall’adozione della misura medesima; il diniego è
stato motivato soprattutto in considerazione della gravità del fatto,

in ordine al

quale non avrebbe incidenza la decorrenza del tempo;
erroneamente, dunque, sarebbe stata sottostimata l’entità del periodo già
trascorso, rispetto al comportamento avuto dal Caira nella vicenda.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato.

2. Il Tribunale ha spiegato con coerenza logico giuridica le ragioni in base
alle quali devono ritenersi tuttora sussistenti le esigenze cautelari in ordine al reato contestato, anche in considerazione della insussistenza di sopravvenienze significative in grado di incidere in senso favorevole all’indagato, sulle esigenze

cautelari delibate e riconosciute da entrambi i giudici di merito.
Il tribunale, nella valutazione degli elementi posti a base della sua decisione, procede necessariamente allo scrutinio della gravità del comportamento
delittuoso posto in essere dal ricorrente, in ordine al quale il decorso del tempo
non appare rilevante, anche considerata la qualità della misura applicata.
Tali considerazioni sono tutte puntualmente elencate nell’ordinanza in
questione. E il collegio sottolinea proprio come tali circostanze facciano ritenere
al Tribunale ancora concreta ed attuale la pericolosità del Caira,sottolineando le
particolari ed articolate modalità dell’azione criminosa. Tali elementi sono apparsi
idonei al tribunale a rendere possibile una recidivanza dell’attività criminosa. Peraltro l’insufficienza del profilo dedotto rispetto alla decorrenza del tempo trascorso in carcere appare correttamente motivato anche alla luce del riferimento
del principio affermato dalle SS.UU., secondo il quale “il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione
delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto

2

ritenuta impossibilità da parte del Tribunale di valutare positivamente la richiesta

al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per
tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente
permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile
della libertà personale (Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011 – dep. 22/04/2011,
P.M. in proc. Khalil, Rv. 249324), come è avvenuto nel caso di specie, anche in
considerazione del fatto che sarebbe illegittimo il provvedimento di revoca della
custodia cautelare motivato esclusivamente in riferimento alla sopravvenuta ca-

della stessa ad una percentuale, rigidamente predeterminata ricorrendo ad un
criterio aritmetico, della pena irroganda nel giudizio di merito e prescindendo da
ogni valutazione della persistenza e della consistenza delle esigenze cautelari che
ne avevano originariamente giustificato l’applicazione. (Sez. U, n. 16085 del
31/03/2011 dep. 22/04/2011, P.M. in proc. Khalil, Rv. 249323).
Alla Corte di cassazione resta comunque preclusa la rilettura di altri elementi di fatto rispetto a quelli posti a fondamento della decisione impugnata e
l’autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione
dei fatti medesimi, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare
l’iter logico seguito (ex plurimis: Cass. 10 ottobre 2008 n. 38803). La Corte non

deve accertare se la decisione di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v. Cass. 3 ottobre 2006, n. 36546; Cass. 10 luglio
2007, n. 35683; Cass. 11 gennaio 2007, n. 7380).
Nella specie, il Caira si limita a proporre una lettura riduttiva degli elementi di fatto posti a base del provvedimento di rigetto, valorizzando un generico deficit dell’apparato motivazionale, che in realtà appare adeguato ai motivi
proposti nell’atto di appello.
Appare evidente che queste doglianze danno luogo a censure che non
possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato
al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle ammende i considerazione ai profili di colpa emer-

3

renza di proporzionalità della misura in ragione della corrispondenza della durata

t

genti dal ricorso.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 1000 sO alla Cassa delle
ammende

Così d ci in Roma, nella camera di consiglio del 16 nove A • e 2012.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA