Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14335 del 22/03/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14335 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAMPO RICCARDO N. IL 26/09/1984
avverso la sentenza n. 4394/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 16/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 22/03/2016
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Motivi della decisione
Riccardo Campo ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di
Palermo che, in riforma di quella assolutoria emessa in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di Trapani il 23/09/2011, lo ha condannato alla pena di un
anno, un mese e dieci giorni di reclusione per il reato di evasione dal luogo di
detenzione domiciliare (art. 385, comma 3 cod. pen.).
per averne la Corte territoriale affermato la penale responsabilità pur non
sussistendo la volontà di commettere l’evasione, l’allontanamento dall’abitazione
essendo stata determinata dalla necessità di farsi applicare una lozione che gli
avrebbe risolto un problema di dermatite al volto.
Il ricorso è inammissibile perché basato su motivo non consentito (art. 606,
comma 3 cod. proc. pen.) che investe direttamente il merito del giudizio e neppure si confronta con le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale nel ritenere
che l’allontanamento dall’abitazione in orario diverso dalla fascia oraria autorizzata rappresenta violazione della stessa condizione di efficacia dell’autorizzazione
ad allontanarsi temporaneamente dal domicilio coatto, integrando così pienamente il delitto di evasione.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo
quantificare in C 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 22 marzo 2016
Il ricorrente deduce manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione