Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1433 del 16/11/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 1433 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
– Sicco Ivano, nato Savona 1’8 ottobre 1962
avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Genova del 16 settembre
2011, con la quale è stata dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la
sentenza del Tribunale di Savona in data 29 ottobre 2010 per tardività.
Sentita la relazione svolta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Aurelio
Galasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Sicco Ivano ricorre per cassazione, avverso l’ordinanza della Corte
d’appello di Genova del 16 settembre 2011, con la quale è stata dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Savona in
data 29 ottobre 2010 per tardività.
Il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 178
lett.c) c.p.p. in quanto l’estratto contumaciale non sarebbe stato notificato al ricorrente in data 5 gennaio 2011, come ritenuto dalla Corte d’appello, ma dovrebbe ritenersi notificato in data 15 gennaio 2011, con un termine per impugnare che sarebbe spirato 11. marzo 2011 , giorno in cui sarebbe stata depositata
l’impugnazione.
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Data Udienza: 16/11/2012

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Dalla documentazione acquisita agli atti emerge che l’avviso postale relativo all’esito della notifica della raccomandata presso il domicilio eletto è stato
depositato presso l’ufficio in data 23 dicembre 2010. Il termine di dieci giorni per
il perfezionamento di una valida notifica è stato correttamente ritenuto superato
con l’annotazione avvenuta il 5 gennaio 2011, data da cui è stata fatto decorrere

dell’appello, anche se poi la scadenza è stata erroneamente indicata nel 16 febbraio 2011. L’errore materiale è comunque irrilevante, perché in ogni caso
l’appello sarebbe risultato tardivo anche rispetto alla data corretta del 21 febbraio 2011.
La declaratoria d’inammissibilità per tardività dell’impugnazione appare
dunque corretta.
2. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese
processuali e al versamento dell’ulteriore somma di euro 1000,00, considerati i
profili di colpa emergenti dal ricorso

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1000,00 alla Cassa
delle Ammende

Roma 16 novembre 2012

dalla Corte d’appello il termine di quarantacinque giorni per la proposizione

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