Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14323 del 22/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14323 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IZZI CIRO N. IL 21/10/1973
avverso la sentenza n. 671/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
01/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 22/03/2016

39443/15
Motivi della decisione
L’imputato Ciro IZZI ricorre personalmente contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di
Napoli che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 25.11.2008,
appellata dall’imputato, che lo ha dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 99, 385 c.p. e
condannato a pena di giustizia.
Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione al mancato inquadramento del fatto
nell’ambito dell’art. 385, comma 4, c.p. che va escluso solo quando il rientro sia avvenuto clam
e furtiviter.

All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 22.3.2016

Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato rispetto alla del tutto corretta
esclusione della attenuante in parola sulla base del solo tentativo dell’imputato di dirigersi
verso l’abitazione mentre era per strada.

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