Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1432 del 16/11/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 1432 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
– Nappo Giuseppe, nato Pompei il 14 ottobre 1981
avverso l’ordinanza n. 1166/2012 del Tribunale di Napoli in data 13 aprile 2012
con la quale è stata annullata l’ordinanza emessa dal G.I.P del Tribunale di Torre
Annunziata in data 13 febbraio 2012 , e , conseguentemente, applicata la misura
della custodia cautelare in carcere per i reati di rapina aggravata e porto e detenzione di armi.
Sentita la relazione svolta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Aurelio
Galasso, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Nappo Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza n.
1166/2012 del Tribunale di Napoli in data 13 aprile 2012 con la quale è stata
annullata l’ordinanza emessa dal G.I.P del Tribunale di Torre Annunziata in data
13 febbraio 2012 , e, conseguentemente, applicata la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di rapina aggravata e porto e detenzione di armi

A sostegno dell’impugnazione il ricorrente ha dedotto:

1

Data Udienza: 16/11/2012

a) Nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 606, lett. c) cod. proc. pen. con
riferimento agli artt. art. 274 e ss. cod. proc. pen. e 310 c.p.p.
Il ricorrente lamenta come erroneamente il tribunale in sede di appello abbia ribaltato il giudizio formulato in sede di (mancata) convalida del fermo operato nei
suoi confronti da parte del GIP, che aveva ritenuto l’insussistenza degli elementi
idonei a formulare un corretto giudizio di gravità indiziaria.

1.11 ricorso è manifestamente infondato.
2. Per quanto riguarda la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non vengono sostanzialmente sollevate censure se non genericamente espresse; non esiste
peraltro una versione alternativa fornita dal ricorrente; il ragionamento dei giudici del riesame fa riferimento invece ad elementi oggettivi, che pur in parte riconosciuti dallo stesso gip non sono stati valorizzati in modo coerente e complessivo per ritenere sussistente gravità degli indizi di colpevolezza ritenuti invece dal
TDL. Sotto quest’ultimo profilo il ragionamento del Tribunale del riesame appare
esente da censure logico giuridiche , proprio perchè valorizza un’ analisi altamente probabilistica, saldamente ancorata allo svolgimento dei fatti in esame e
arrivando alla configurazione di un quadro di gravità indiziaria che parte dalla disponibilità del veicolo utilizzato per la rapina, dalla circostanza che il telefono
mobile del ricorrente ha agganciato la cella telefonica che ricopre la zona ove è
stato commesso il delitto, dai dati emergenti dai tabulati telefonici, dalle contraddizioni contenute nelle dichiarazioni del Nappo, dai riconoscimenti fotografici
operati dalla Carolei e dal Sorrentino. La scelta della misura è spiegata dunque
in modo coerente e valutata con un esatto criterio di bilanciamento tra le esigenze di prevenzione e la qualità del soggetto destinatario della medesima, quale
emerge dalla intrinseca gravità dei fatti ascritti al Nappo.
3. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende
4.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 disp. Reg.
cod.proc.pen.

2

CONSIDERATO IN DIRITTO

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle
Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 disp. Reg.
cod.proc.pen.
Rom li 16 novembre 2012

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Il Pr

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estensore

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