Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1432 del 13/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 1432 Anno 2014
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto dall’avv. Giuseppe Pavan nell’interesse di Blasutto
Nestore e Blasutto Teresa Matilde, persone offese nel procedimento n.
6077/12 RG NR – 7396/12 RG GIP avverso il decreto di archiviazione del
G.I.P. del Tribunale di Padova in data 6/2/2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto l’annullamento
senza rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Padova ha accolto la richiesta di archiviazione proposta dal P.M.
nell’ambito del procedimento sopra indicato nei confronti di 1) Tadiotto
Paolo 2) Scarparo Tiziano per il reato di cui all’art. 646 cod. pen., ritenendo
inammissibile l’opposizione proposta dalle persone offese.

1

Data Udienza: 13/12/2013

2.

Ricorrono per Cassazione le persone offese Blasutto Nestore e Blasutto

Teresa 8, per mezzo del proprio difensore munito di procura speciale,
deducendo i seguenti motivi di ricorso:
2.1. inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi
dell’art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 127
comma 1 e 3 e 410 comma 3 cod. proc. pen., per violazione del principio

2.2. inosservanza o erronea applicazione di norme processuali stabilite a
pena di nullità nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità
della motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc.
pen., in relazione alla violazione del principio del contraddittorio ed in
ordine alla ritenuta non rilevanza e pertinenza delle indagini suppletive
richieste.
3.

Il Procuratore Generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio del

provvedimento impugnato.
4. Con memoria depositata in cancelleria il difensore di Tadiotto Paolo
chiedeva che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Analoga richiesta
veniva formulata dal difensore di Scarparo Tiziano con memoria depositata
in cancelleria il 10/12/2013.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato. E’ noto, infatti, alla stregua del costante
orientamento di questa Corte, che il decreto di archiviazione è ricorribile
per cassazione solo per violazione delle norme sul contraddittorio (sez 1 n.
8842 del 7.2.2006, Laurino, Rv. 233582) e che il giudice può rilevare
l’inammissibilità dell’opposizione proposta dalla persona offesa e disporre
«de plano» l’archiviazione del procedimento soltanto in conseguenza
della mancanza, nell’atto di opposizione, delle condizioni tassativamente
previste dall’art. 410 comma 1 cod. proc. pen. Invece eventuali ragioni di
infondatezza dei temi indicati nell’atto di opposizione non possono
costituire motivo legittimo di inammissibilità, neppure ove attengano, come
nel caso di specie, ad una valutazione prognostica dell’esito
dell’investigazione suppletiva e delle relative fonti di prova indicate dalla
parte offesa (sez. U n. 2 del 14/2/1996, Rv. 204134; sez. 6 n. 19808 del
13/2/2009, Rv. 243852).

2

del contraddittorio.

In sostanza se l’opposizione è ammissibile ed il denunciante ha
indicato, come nel caso di specie, possibili indagini da espletare, il giudice
non può procedere <

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