Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14314 del 22/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14314 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SAELE VALENTINA N. IL 16/11/1990
avverso la sentenza n. 606/2014 CORTE APPELLO di PALERMO, del
16/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 22/03/2016

,)

Motivi della decisione

Valentina Saele ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di
Palermo che, a conferma di quella emessa dal locale Tribunale il 21/02/2013, ne
ha ribadito la responsabilità in ordine al reato ascrittole di calunnia indiretta (art.
368 cod. pen.) e la pena, condizionalmente sospesa, inflittale in primo grado
nella misura di un anno e quattro mesi di reclusione.

pendio probatorio, contestando che dalle risultanze del processo sia emersa la
prova del reato contestato, potendosi al più configurare quello di cui all’art. 483
cod. pen.; deduce, infatti, anche la mancata diversa qualificazione del fatto nei
termini suddetti; si duole, infine, della mancata determinazione della pena nel
minimo assoluto edittale.
Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi improponibili in sede di legittimità (art. 606, comma 3 cod. proc. pen.), attenendo alla valutazione della
prova il primo, al tema stesso dell’accusa il secondo ed il terzo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, costituente prerogativa esclusiva dei giudici
dei gradi di merito del giudizio.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo
quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle
ammende.

Roma, 22 marzo 2016

La ricorrente deduce vizio di motivazione riguardo alla valutazione del com-

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