Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1431 del 13/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 1431 Anno 2014
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da Gabriele Pellegrini, persona offesa nel procedimento
n. 2973/11 RG NR – 14/12 RG GIP avverso il decreto di archiviazione del
G.I.P. del Tribunale di Cassino in data 26/11/2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
lette le conclusioni del RG. che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del
provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Cassino ha accolto la richiesta di archiviazione proposta dal
RM. nell’ambito del procedimento sopra indicato nei confronti di ignoti per
il reato di cui all’art. 644 cod. pen., ritenendo inammissibile l’opposizione
proposta dalla persona offesa Gabriele Pellegrini.

1

Data Udienza: 13/12/2013

2.

Ricorre per Cassazione la persona offesa Gabriele Pellegrini, per mezzo

del proprio difensore munito di procura speciale, deducendo i seguenti
motivi di ricorso:
2.1. inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ai sensi
dell’art. 606 comma 1 lett. b), c), d) cod. proc. pen., in relazione agli artt.
409 comma 2, 410, 127 comma 5, 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.,
111 e 112 Cost.
2.2. inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ai sensi

dell’art. 606 comma 1 lett. b), d) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli
artt. 410 cod. proc. pen., 644 cod. pen., 2 legge n. 108 del 1996 e 157
cod. pen. in relazione all’art. 127 comma 5, 178 cod. proc. pen.

3.

Il Procuratore Generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio del

provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato. E’ noto, infatti, alla stregua del costante
orientamento di questa Corte, che il decreto di archiviazione è ricorribile
per cassazione solo per violazione delle norme sul contraddittorio (sez 1 n.
8842 del 7.2.2006, Laurino, Rv. 233582) e che il giudice può rilevare
l’inammissibilità dell’opposizione proposta dalla persona offesa e disporre
de plano» l’archiviazione del procedimento soltanto in conseguenza
della mancanza, nell’atto di opposizione, delle condizioni tassativamente
previste dall’art. 410 comma 1 cod. proc. pen. Invece eventuali ragioni di
infondatezza dei temi indicati nell’atto di opposizione non possono
costituire motivo legittimo di inammissibilità, neppure ove attengano, come
nel caso di specie, ad una valutazione prognostica dell’esito
dell’investigazione suppletiva e delle relative fonti di prova indicate dalla
parte offesa (sez. U n. 2 del 14/2/1996, Rv. 204134; sez. 6 n. 19808 del
13/2/2009, Rv. 243852).
In sostanza se l’opposizione è ammissibile ed il denunciante ha
indicato, come nel caso di specie, possibili indagini da espletare, il giudice
non può procedere «de plano» all’archiviazione, dovendo, invece,
fissare l’udienza in camera di consiglio in base a quanto previsto dall’art.
409 cod. proc. pen.; soltanto all’esito di tale udienza svolta nel
contraddittorio fra le parti, il giudice sarà tenuto esprimere una valutazione

2

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prognostica circa la rilevanza delle indagini suppletive indicate dalla
persona offesa ai fini della fondatezza della notizia di reato.

4. Il decreto impugnato deve essere, quindi, annullato, con trasmissione
degli atti al Tribunale di Cassino per l’ulteriore corso.

Annulla il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Cassino per l’ulteriore corso.

Così deciso nella camera di consiglio del 13 dicembre 2013

P.Q.M.

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