Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14304 del 22/03/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14304 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
WAZIRI FAROUK (CON OBBLIGHI) N. IL 24/04/1987
avverso la sentenza n. 1079/2015 CORTE APPELLO di MILANO, del
05/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 22/03/2016
39127/15
Motivi della decisione
L’imputato WAZIRI FAROUK ricorre a mezzo del difensore contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Milano che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale del 4.12.2014,
appellata dall’imputato, che lo ha dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 337,61 n. 2 c.p.
e 110,624,625 co 2 e 7 c.p. e condannato a pena di giustizia.
Il ricorso è inammissibile perchè è in fatto rispetto alla corretta motivazione che ha rigettato la
richiesta difensiva sulla base della presenza di precedente specifico ed assenza di elementi
favorevoli non potendosi ritenere tali – per assenza di esiti apprezzabili – quelli prospettati
dalla difesa.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 22.3.2016
Il consigliere estensore
Anglo Capozli
Il Pr idente
Il ricorrente deduce vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle
attenuanti generiche in relazione alle allegazioni difensive che avevano portato alla
attenuazione della misura cautelare applicata allo stesso imputato.