Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14302 del 22/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14302 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASTIGLIONE FRANCESCO N. IL 23/01/1976
avverso la sentenza n. 4601/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
22/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 22/03/2016

38962/15
Motivi della decisione
L’imputato Francesco CASTIGLIONE ricorre personalmente contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Milano che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Lodi del 18.6.2013,
appellata dall’imputato, che lo ha dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 99, 81, 385 c.p.
e condannato a pena di giustizia.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata
considerazione del breve allontanamento dalla abitazione rispetto all’orario autorizzato che
farebbe venir meno la lesione del bene giuridico tutelato.

All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 22.3.2016
Il consigliere estensore
Angelo Capozzi

Il Pr idente

h opo

Il ricorso è inammissibile perchè è in fatto rispetto alla corretta motivazione che ha rigettato l’
analoga doglianza in appello escludendo non solo la breve durata dell’allontanamento del tutto
privo di giustificazioni, ma – correttamente – la sua irrilevanza.

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