Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 143 del 21/10/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 143 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: CATENA ROSSELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da Longo Angelo, n. a Cammarata (AG), il 26.7.1963,
avverso il decreto della Corte di Appello di Palermo — sezione Misure di Prevenzione – n. 39/2015
del 21/01-6/03/2015 con cui veniva confermato il decreto reso dal Tribunale di Agrigento che
applicava al Longo la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con
obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni quattro con le prescrizioni
accessorie ed il versamento di una cauzione di 20.000,00 euro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Paola Filippi, pervenute in data
25/06/2015, con cui si chiede la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 21/10/2015

1. Con il provvedimento impugnato veniva applicata al Longo Angelo la misura di prevenzione
della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza
per la durata di anni quattro, in quanto indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa; in
particolare la pericolosità sociale del Longo era desumibile dall’essere egli stato già sottoposto a
misura cautelare in carcere a seguito di ordinanza del 9/05/2011 e poi condannato con sentenza del
G.U.P. di Palermo alla pena di anni tredici di reclusione per il delitto di cui all’art. 416 bis, c.p., per
aver fatto parte, con un ruolo direttivo, della famiglia mafiosa di Cammarata, all’interno della quale

2. Il Longo Angelo, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Michele Giovinco, ricorre avverso il
decreto in premessa indicato ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), c.p.p. in relazione all’art. 649 c.p.p.
ed agli artt. 4 e 6, comma 1, d. lgs. 159/2011. Si rappresenta che il ricorrente era già stato sottoposto
a misura di prevenzione in data 25/03/2004 dal Tribunale di Agrigento, ed entrambi i decreti si
fondano su dichiarazioni di collaboratori di giustizia che riferiscono fatti risalenti nel tempo, con
conseguente inidoneità della motivazione del decreto impugnato a fondare il giudizio di pericolosità
sociale in assenza di specifici elementi atti a dimostrarne la permanenza e, quindi, l’attualità. Si
sottolinea come dall’esame del certificato del casellario il Longo Angelo risulti sostanzialmente
incensurato, e come la sentenza emessa dal G.U.P. di Palermo abbia per oggetto condotte risalenti
agli inizi dell’anno 2000; si rileva inoltre come la Corte territoriale abbia basato la propria
motivazione sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, senza tenere in debito conto
circostanze significative, ossia l’epoca risalente delle collaborazioni e la cessazione
dell’appartenenza a Cosa Nostra dei collaboratori Putrone Luigi, Giuffrè Antonino, Siino Angelo,
nonché il fatto che il collaboratore Di Gati Maurizio abbia ammesso di non vedere il Longo dalla
fine del 1999 o inizi del 2000, che il collaboratore Vaccaro Salvatore si sia allontanato dal territorio
dal 2002 e che il collaboratore Ciro Vara ignorasse se il Longo fosse un uomo d’onore. Né il
decreto offre una esaustiva motivazione delle ragioni per cui al Longo non è stata applicata la
misura per la durata minima prevista dalla legge e delle ragioni per le quali non sia stato escluso
l’obbligo di soggiorno, basandosi, in realtà, su argomentazioni stereotipate.

3. Il P.G. in data 25/06/2015 ha fatto prevenire conclusioni scritte con cui ha chiesto la declaratoria
di inammissibilità del ricorso in quanto la motivazione della Corte territoriale è evidentemente
esaustiva in ordine agli elementi dimostrativi dell’appartenenza del Longo a Cosa Nostra; in
particolare la Corte, rispondendo a precisa doglianza, ha rilevato che il collaboratore Di Gati aveva
riferito in ordine al ruolo direttivo del ricorrente nell’ambito della famiglia mafiosa di Cammarata —

aveva sostituito il defunto padre Longo Luigi, delitto commesso fino al 27/12/2012.

San Giovanni Gemini perdurante sino alla fine del 2006, quindi in epoca posteriore alla emissione
del primo decreto del 25/03/2004, il che esclude la violazione dell’art. 649 c.p.p., anche perché la
pericolosità è stata esaminata e ritenuta sulla scorta di dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia
in epoca successiva al primo decreto. Inoltre il P.G. fa rilevare come anche di recente le Sezioni
Unite, con sentenza n. 33451 del 29.5.2014, Rv. 260246, abbiano ribadito che in materia di misure
di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, escludendosi,
pertanto, qualsiasi censura formulabile ai sensi dell’art. 606 lett. e), c.p.p., il che rende

ma in realtà sollecita una rivalutazione dell’esame dei requisiti della misura di prevenzione sottratto
al sindacato della Cassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Ribadito infatti che in materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per
violazione di legge – in base all’inequivoca disposizione di cui all’art. 4, comma 10, 1.1423/1956,
richiamato dall’art. 3 ter, comma 2, 1. 575/1965, attualmente ribadita dall’art. 10, comma 3, d.l.vo
n. 159/2011 – ne deriva che il vizio della motivazione del decreto può essere dedotto solo quando se
ne contesti l’inesistenza o la mera apparenza grafica.
Il controllo del provvedimento, nel caso di specie, deve quindi consistere nella verifica della
rispondenza degli elementi esaminati ai parametri legali imposti per l’applicazione della misura di
prevenzione.
La motivazione del provvedimento impugnato richiama specifici elementi, sulla scorta della cui
indicazione e descrizione appare chiaro ed incontrovertibile il percorso logico-argomentativo
seguito dalla Corte territoriale, per cui, nel caso di specie, non può rilevarsi né una motivazione
inesistente né una motivazione apparente, doglianze per la verità neanche dedotte.
Quanto alla violazione del principio del ne bis in idem, la difesa, per la verità, sembra richiedere un
atto di fede alla Corte, considerato che non risulta allegato al ricorso il precedente decreto di
applicazione di misura di prevenzione al Longo Angelo, risalente al 2004, con evidente genericità
ed aspecificità del motivo. Il menzionato motivo appare, inoltre, reiterativo delle medesime
argomentazioni già prospettate alla Corte territoriale, che alle pagg. 3 e segg. dell’impugnato
decreto ha fornito specifica ed articolata motivazione, sottolineando come il Di Gati Maurizio
avesse iniziato la collaborazione nel dicembre 2006, quindi in epoca successiva all’emissione del
primo decreto nei confronti del Longo, avendo peraltro il citato collaboratore specificato di riferire

inammissibile il secondo motivo di ricorso, che solo formalmente lamenta una violazione di legge

fatti risalenti fino alla fine dell’anno 2006, epoca alla quale risalivano anche i suoi rapporti con il
Longo, ancorché mediati da emissari.
Le ulteriori argomentazioni difensive in premessa indicate, come condivisibilmente rilevato dal
P.G., sollecitano esplicitamente una rivalutazione nel merito dell’esame dei requisiti della misura di
prevenzione, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso anche sotto detto aspetto.
Quanto alla durata della misura appare evidente come la Corte territoriale abbia fornito una
specifica motivazione basata sul ruolo direttivo rivestito dal ricorrente nella compagine criminosa e

nonostante la precedente sottoposizione ad altra misura di prevenzione, il che giustifica anche
l’irrogazione degli obblighi accessori; ne consegue che anche sotto detto profilo la motivazione
appare pienamente esaustiva ed il motivo si palesa del tutto generico.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 21/10/2015

sulla qualificata pericolosità sociale dimostrata dalla permanenza delle condotte criminose

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