Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14299 del 22/03/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14299 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NAPOLI DOMENICO N. IL 26/06/1970
avverso la sentenza n. 1179/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 05/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 22/03/2016
Motivi della decisione
Domenico Napoli ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di
L’Aquila che, a conferma di quella emessa dal Tribunale di Sulmona in data
02/07/2012, ne ha ribadito la condanna alla pena di sette mesi di reclusione per
(artt. 336, 337, 635 comma 2 n. 3 cod. pen.).
Quale primo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione della decisione
impugnata in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. svolgendo ampia dissertazione teorica sui criteri di valutazione della prova indiziaria; quale secondo motivo,
si duole dell’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e
della mancata irrogazione della pena nel minimo assoluto; allega, inoltre, la non
punibilità delle condotte ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. atteso il comportamento resipiscente tenuto dopo il fatto.
Il ricorso è inammissibile per diverse ragioni.
Il primo motivo è chiaramente affetto da genericità (artt. 581 lett. c, 591 lett.
c cod. proc. pen.), non indicando alcun punto specifico della decisione impugnata
quale oggetto di possibile valutazione in base ai criteri di verifica tipici del vaglio
di legittimità.
Il secondo è manifestamente infondato, avendo i giudici d’appello compiutamente esposto le ragioni del diniego delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod.
pen. (numerosissimi precedenti penali a carico dell’imputato) e rilevato il già
intervenuto contenimento della pena in termini prossimi al minimo edittale.
Del pari manifestamente infondato è il terzo motivo, che confonde la particolare tenuità del fatto con l’atteggiarsi della condotta post factum, peraltro non
valutabile sulla base della mera sentenza impugnata.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
i reati di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato
spese processuali e della somma di € 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 22 marzo 2016
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Il Presidente
Giac i o Pedoni
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Il consigliere