Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14297 del 22/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14297 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SACCENTE ANDREA N. IL 19/02/1983
avverso la sentenza n. 456/2014 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
01/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 22/03/2016

Motivi della decisione

Andrea Saccente ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di
L’Aquila che, a conferma di quella emessa dal Tribunale di Lanciano in data

reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato di un idrante
di proprietà dell’Amministrazione Penitenziaria (artt. 337, 635 comma 2 cod.
pen.).
Il ricorrente deduce la mancata assunzione di una prova decisiva riferita allo
omesso accertamento della capacità d’intendere e di volere al momento del fatto
e vizio di motivazione correlato; deduce, inoltre, erronea applicazione della legge
penale in relazione all’art. 635, comma 2 cod. pen., avendo danneggiato un bene
di proprietà dell’Amministrazione Penitenziaria non destinato a uso pubblico;
deduce, infine, difetto di motivazione riguardo al denegato riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche.
Con motivi nuovi depositati ex art. 585 cod. proc. pen. in data 07/03/2016, il
ricorrente deduce che la Corte territoriale ha del tutto omesso di argomentare
sul motivo di appello, formulato in via subordinata, concernente l’invocato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., dal momento che ad
essere danneggiato è stato unicamente il vetro posto a protezione di un idrante
presente nell’istituto penitenziario.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, avendo la Corte
territoriale congruamente motivato il diniego di procedere a perizia (che comunque non costituisce mezzo di prova) alla luce della prodotta documentazione
sanitaria, genericamente attestante la sussistenza di crisi d’ansia e disturbo dello
umore; né avrebbe la stessa Corte seriamente dovuto prendere in considerazione la seconda doglianza, attesa la chiara destinazione a finalità pubblicistiche delle dotazioni di beni mobili esistenti negli istituti penitenziari; è manifestamente infondato, inoltre, anche il terzo motivo di ricorso, avendo i giudici
d’appello compiutamente esposto le ragioni del denegato riconoscimento delle
circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen., mediante congruo riferimento ai numerosi precedenti penali esistenti a carico dell’imputato; palesemente infondata,
infine, è la quarta e ultima doglianza, ribadita con i motivi nuovi, avendo la Corte
territoriale adeguatamente argomentato in ordine a congruità e proporzionalità
della pena rispetto alla personalità dell’imputato nonché al disvalore sociale della

23/09/2013, ne ha ribadito la condanna alla pena di dieci mesi di reclusione per i

condotta, la considerazione dovendo ritenersi assorbente rispetto alla censura
riferita alla sanzione riguardante il meno grave reato di danneggiamento, determinata del resto in continuazione rispetto alla pena principale irrogata per il
reato di cui all’art. 337 cod. pen.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quanti-

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle
ammende.

Roma, 22 marzo 2016

Il consiglier 4tnsore
O

Il Presidente
Giacohno Paoloni

ficare in C 1.000,00 (mille).

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