Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14294 del 22/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14294 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
POMANTE GUERINO N. IL 08/01/1975
avverso la sentenza n. 1013/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 30/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 22/03/2016

Motivi della decisione
Guerino Pomante ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di
L’Aquila che, a conferma di quella emessa dal Tribunale di Pescara in data
15/02/2012, ne ha ribadito la condanna alla pena di nove mesi di reclusione per
resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.), così diversamente qualificata
già in primo grado l’originaria contestazione di cui all’art. 336 cod. pen.
Il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale, sostenendo di non

vità, tanto da avere gli stessi regolarmente redatto il processo verbale di contestazione a proprio carico ed egli stesso finito per consegnare il documento di
guida che gli era stato richiesto; deduce, inoltre, difetto di motivazione riguardo
al denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non consentiti (art. 606,
comma 3 cod. proc. pen.) che investono direttamente il merito del giudizio,
debitamente apprezzato dalla Corte territoriale alle pagg. 2-3 della motivazione;
è inoltre manifestamente infondato, avendo i giudici d’appello compiutamente
esposto le ragioni del diniego delle circostanze di cui all’art.

62-bis cod. pen.,

mediante congruo riferimento ai precedenti penali a carico dell’imputato, di cui
uno specifico.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle
ammende.

Roma, 22 marzo 16

Il consigliere st nsore

Il Presidente

avere, con il proprio comportamento, impedito agli agenti di svolgere la loro atti-

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