Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14276 del 03/02/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 14276 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Morra Giuseppe, nato a Napoli il 08/04/1950

avverso la sentenza del 30/04/2015 della Corte di Appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele
Mazzotta, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per
prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30 aprile 2015 la Corte di Appello di Napoli ha
confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Napoli nei confronti
di Morra Giuseppe, alla pena di mesi 9 di reclusione ed € 9.000,00 di multa, in
ordine al reato di cui all’art. 40, lett. c), d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504; fatto
accertato in Napoli il 07/07/2003, con contestazione della recidiva specifica
reiterata.

Data Udienza: 03/02/2016

2. Avverso tale provvedimento il difensore dell’imputato ha proposto ricorso
per cassazione, deducendo, quale unico motivo, l’intervenuta prescrizione del
reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Invero, il delitto di cui all’art. 40, lett. c), d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni di reclusione e con una pena
pecuniaria multipla dell’imposta evasa.
Pertanto, pur essendo il fatto risalente al 2003, risulta in concreto più
favorevole la disciplina della prescrizione vigente, introdotta dalla I. 251 del
2005: alla stregua di tale quadro normativo, calcolando l’aumento massimo di
pena previsto in caso di recidiva specifica reiterata, pari a 2/3, il termine
ordinario di prescrizione è di sei anni, essendo la pena massima di 5 anni; il
termine massimo, invece, tenuto conto degli atti interruttivi, e dell’aumento di
2/3 previsto in caso di recidiva reiterata specifica (art. 161, comma 2, cod.
pen.), è pari a otto anni e quattro mesi, e comunque risulta elasso il
07/11/2011, ovvero dopo l’atto interruttivo rappresentato dalla sentenza di
primo grado (emessa il 20/03/2009), ma ben prima della sentenza di appello
oggetto di impugnazione (emessa il 30/04/2015). Del resto, anche tra i due atti
interruttivi risultano decorsi oltre sei anni.

3.

Va, pertanto, disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza

impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
prescrizione.

Così deciso in Roma il 03/02/2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

1. Il ricorso è fondato.

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