Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1427 del 04/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 1427 Anno 2014
Presidente: GENTILE DOMENICO
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GAMBINERI ANNA MARIA N. IL 22/03/1936 parte offesa nel
procedimento
c/
CARUSO RENATO N. IL 10/11/1948
avverso il decreto n. 23939/2008 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
09/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
lette/seyik le conclusioni del PG Dott.

leltz

14:./.a

o

1:71-

Q.-U

0

Data Udienza: 04/12/2013

I
RITENUTO IN FATI-0

1.

Il G.I.P. del Tribunale di Roma ha disposto

de plano

l’archiviazione del procedimento penale instaurato a carico di CARUSO
RENATO, indagato come in atti (vi è in proposito discrepanza tra
quanto riportato nella richiesta di archiviazione del P.M., datata 10. 28.3.2012, che evoca il reato di cui all’art. 640 c.p., e quanto riportato
nel decreto di archiviazione del 9.5.2012, che evoca il reato di cui agli

2. Avverso tale provvedimento la p.o. ANNA MARIA GAMBINERI ha
proposto ricorso per cassazione, con l’ausilio dell’avv. MICHELE
MONTESORO, iscritto nell’apposito albo speciale, deducendo il motivo
di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la
motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.:
I – violazione di legge, in relazione agli artt. 408, comma 2 – 409,
comma 6 – 127, comma 5 – 178 lett. C), c.p.p. (lamenta l’omissione
del prescritto avviso alla p.o. e la conseguente lesione del diritto al
contraddittorio, deducendo la tempestività del ricorso, presentato
entro il termine di rito necessariamente decorrente «dal momento in
cui si è avuta notizia dell’esito del procedimento attraverso autonomo
accesso ai sopra meglio specificati Uffici Giudiziari competenti»).
Ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’impugnato
decreto di archiviazione con emissione dei provvedimenti
consequenziali.

2.1. Con requisitoria scritta depositata in data 15 aprile 2013, il

P.G. ha concluso come riportato in epigrafe, deducendo che
mancherebbe in atti prova della rituale richiesta dell’avviso che in , 1 G:
ricorso si lamenta essere stato omesso.

artt. 646 e 61 n. 11 c.p.)

2
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Ai sensi dell’art. 409, comma 6, c.p.p., «l’ordinanza di
archiviazione è ricorribile per cassazione nei soli casi di nullità previsti
dall’art. 127, comma 5».
L’art. 127, comma 5, c.p.p., contiene, a sua volta, un rinvio ai

commi 1, 3 e 4 dello stesso articolo, contenenti disposizioni inerenti
unicamente all’instaurazione del contraddittorio.
Deve, pertanto, ritenersi che la violazione del contraddittorio sia
l’unico vizio denunziabile con il ricorso avverso il provvedimento di
archiviazione, sia se adottato de plano sia, a maggior ragione, se
emesso a seguito di rituale fissazione e celebrazione dell’udienza
camerale a seguito dell’opposizione della p.o. alla richiesta di
archiviazione del P.M. camera di consiglio.
Il principio può ritenersi pacifico per la giurisprudenza di questa
Corte Suprema, a parere della quale
«L’ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi
limiti fissati dal comma 6, art. 409 cod. proc. pen.; e tali limiti
sussistono, quale che sia il procedimento a conclusione del quale essa
sia stata pronunciata. La citata norma, nel fare espresso e tassativo
richiamo ai casi di nullità previsti dall’art. 127 c.p.p., comma 5,
legittima il ricorso per cassazione soltanto nel caso in cui le parti non
siano state poste in grado di esercitare le facoltà ad esse attribuite
dalla legge, e cioè l’intervento in camera di consiglio per i procedimenti
da svolgersi dinanzi al tribunale» (Sez. un., 9 giugno 1995, n. 24, rv.
201381; conformi, fra le altre, Sez. I, 3 febbraio 2010, n. 9440, rv.
246779; Sez. I, 7 febbraio 2006, n. 8842, rv. 233582; Sez. V, 21
ottobre 1999, n. 5052, rv. 215629).

1

2

3
1.1.

Il principio di tassatività dei mezzi d’impugnazione non

consente una diversa lettura delle predette disposizioni e, d’altro
canto, non può ritenersi che l’ampliamento del novero dei vizi
denunziabili mediante ricorso per cassazione sia costituzionalmente
imposto: la natura dell’archiviazione, «interlocutoria e sommaria …
finalizzata ad un controllo di legalità sull’esercizio dell’azione penale e
non a un accertamento sul merito dell’imputazione» (Corte cost.,

319 del 1993), e la ratio, «esclusivamente servente il controllo di
legalità e obbligatorietà dell’azione penale, che tradizionalmente si
riconosce assistere lo ius ad loquendum e gli strumenti di tutela
dell’offeso» (Cass. pen., Sez.

I, 3 febbraio 2010, n. 9440, rv.

246779), «negli stretti limiti in cui ciò risponda a tale funzione di
controllo” (Corte cost., ordinanza n. 95 dei 1998), consentono di
affermare che, nonostante i limiti alla facoltà di ricorso, la pretesa
sostanziale del denunziante/querelante sia, comunque, adeguatamente
garantita, da un lato, dalla possibilità di sollecitare una riapertura delle
indagini anche sulla scorta di indagini difensive, dall’altro, dall’intatta
facoltà esercitare i propri diritti d’azione e difesa, ampiamente e senza
preclusione alcuna, in sede civile.

1.2. Deve, pertanto, conclusivamente ribadirsi che la p.o. non può
ricorrere per cassazione per denunziare la nullità del provvedimento di
archiviazione per vizi che non si risolvano in violazioni del diritto al
contraddittorio.

4.

2. Il PG ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, non
risultando in atti la prova della rituale richiesta della p.o. di ricevere
l’avviso della richiesta di archiviazione del P.M. previsto dall’art. 408,
comma 2, c.p.p.

3

ordinanze nn. 54 del 2003, 153 del 1999, 150 del 1998, e sentenza n.

4
2.1.

Dagli atti trasmessi a corredo dell’odierno ricorso detta

richiesta non risulta, nondimeno il contenuto dei seguenti atti impone
necessariamente di ritenere la sua esistenza (verosimilmente nel corpo
di atti non trasmessi):
– l’avviso di fissazione della prima udienza camerale, datato 5
maggio 2011 e notificato alla p.o. odierna ricorrente a seguito della

espressamente l’indicazione che la fissazione aveva luogo «a seguito
dell’opposizione presentata dalla parte offesa»;
– il P.M. territorialmente competente, in calce alla seconda richiesta
di archiviazione, datata 9 maggio 2012 e formulata dopo avere
espletato le indagini indicate dal G.I.P. all’esito della prima udienza
camerale, aveva espressamente disposto darsi avviso alla p.o. odierna
ricorrente ex art. 408 c.p.p. (e l’avviso non risulta effettuato).

2.2.

Deve, pertanto, ritenersi effettivamente sussistente la

lamentata violazione del diritto della p.o. GAMBINERI al
contraddittorio; di conseguenza, il decreto impugnato va annullato,
senza rinvio, e va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di
Roma per l’ulteriore corso.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone
trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, udienza camerale 4 dicembre 2013.

prima richiesta di archiviazione non accolta dal G.I.P. reca

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA