Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14256 del 20/01/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 14256 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FLACHI PIETRO N. IL 15/11/1956
avverso l’ordinanza n. 915/2015 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 21/10/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI FABRIZIO
MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 20/01/2016

Il Pubblico Ministero, in persona del dott. Aurelio Galasso,
Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, ha concluso
chiedendo il rigetto del ricorso.
L’avv. Marino Maurizio Punturieri, in difesa di Pietro Flachi, ha
concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

1. Con ordinanza del 23 ottobre 2015, depositata il 26 ottobre
2015, il Tribunale di Reggio Calabria, decidendo ai sensi dell’art. 309 cod.
proc. pen., rigettava la richiesta di riesame proposta da Pietro Flachi
avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere datata 1 ottobre
2015, emessa nei suoi confronti il giorno 1 ottobre 2015 dal Giudice per
l’udienza preliminare dello stesso Tribunale. La misura riguardava il reato
di cui all’art. 416-bis cod. pen., in ordine al quale il Fgchi, in esito a
giudizio abbreviato, era stato ritenuto responsabile e condannato alla
pena di anni nove di reclusione, con sentenza pronunciata il 27 gennaio
2015 dal citato Giudice per l’udienza preliminare.

2. L’avv. Marino Maurizio Punturieri, difensore del Flachi, ha
proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo si deduce, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b)
e lett. e) cod. proc. pen., omissione, insufficienza, illogicità della
motivazione e violazione dell’art. 294 cod. proc. pen. Il ricorrente
propone questione di legittimità costituzionale di tale disposizione per
contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, e sostiene che il
Tribunale avrebbe dovuto accogliere la censura con cui era stato
lamentato il mancato espletamento dell’interrogatorio di garanzia.
Assume che, anche dopo l’emissione della sentenza di condanna di primo
grado, è necessario instaurare il contraddittorio in merito alla sussistenza
delle condizioni per l’adozione di misure cautelari, data la necessità di
valutare a tal fine elementi nuovi, sopravvenuti alla chiusura del
dibattimento.
2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606 comma
1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., omissione, insufficienza, illogicità della
motivazione e violazione dell’art. 275 cod. proc. pen., sostenendo che
non sussistono pericoli attuali e concreti di fuga dell’imputato o di
reiterazione del reato.

2

RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è infondato.
Come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, con affermazione
netta e precisa da cui non vi è ragione di discostarsi, in tema di

sentenza di condanna, non è necessario procedere all’interrogatorio di
garanzia dell’imputato (S.U. n. 18190 del 22/1/2009). La questione di
legittimità costituzionale, poi, è manifestamente infondata, perché, a
differenza di quanto avviene per la misura cautelare adottata nel
corso delle indagini, per la quale l’interrogatorio di garanzia consente
l’espletamento dei diritti difensivi in relazione ai presupposti
applicativi della misura, quando invece quest’ultima è adottata a
seguito della sentenza di condanna vi è già stata ampia possibilità di
esercitare i predetti diritti nel corso del dibattimento.

2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
L’ordinanza impugnata e, ancor prima, quella del Giudice
dell’udienza preliminare, avrebbero dovuto chiarire, soprattutto in
considerazione del rilevante lasso temporale trascorso dopo la
sentenza di condanna, quali siano gli specifici elementi sopravvenuti,
indicativi dell’insorgenza di concrete e attuali esigenze cautelari,
rico dotte d ai i d’ci del merito ai pericoli di fuga e di reiterazione
W.V 13 x4
criminosa La motivazione dell’ordinanza impugnata, invece, in
mancanza di dati integrativi ulteriori non evidenziati nel testo, risulta
basata su elementi generici, come nella parte in cui, per ritenere il
pericolo di fuga, è fatto riferimento all’entità della pena inflitta (in
realtà, l’ordinamento non prevede una correlazione automatica, cioè
in mancanza di altri indici, tra la condanna non irrevocabile a pena
grave e l’insorgenza del pericolo di fuga). Le indicazioni fornite dal
Tribunale, poi, sono prive sia di valenza dimostrativa di pericoli attuali
e concreti di rilevanza cautelare, sia di portata innovativa (come nella
parte in cui si indicano, per dedurne il pericolo di recidiva, il ruolo del
prevenuto nel sodalizio criminoso e l’operatività di quest’ultimo).

3

misure cautelari personali, qualora la custodia venga disposta dopo la

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
Roma
_ AH. 2016

3. Per le ragioni esposte, l’ordinanza impugnata deve essere
annullata e gli atti vanno trasmessi allo stesso Tribunale di Reggio
Calabria, che provvederà a nuovo esame senza incorrere nei vizi
riscontrati.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al
Tribunale del riesame di Reggio Calabria, con integrale
trasmissione degli atti.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del
provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi
dell’art. 94, co. 1-ter, disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma il 20 gennaio 2016.

P. Q. M.

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