Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14255 del 20/01/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 14255 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LORETTA GIOVANNI N. IL 31/10/1972
avverso l’ordinanza n. 1054/2015 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
18/08/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI FABRIZIO
MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 20/01/2016

Il Pubblico ministero, in persona del dott. Aurelio Galasso,
Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, ha concluso
chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18 agosto 2015, depositata il 9 settembre

decidendo ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., rigettava la richiesta di
riesame proposta da Giovanni Loretta avverso l’ordinanza di custodia
cautelare in carcere emessa nei suoi confronti, il 30 luglio 2015, dal
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo. Secondo
l’impostazione accusatoria, recepita dai giudici del merito, sussistevano a
carico del prevenuto gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di
favoreggiamento previsto dall’art. 378 cod. pen., aggravato ai sensi
dell’art. 7 decreto legge 152 del 1991, convertito dalla legge 203 del
1991.
In particolare, il prevenuto avrebbe svolto l’attività in
contestazione, per aiutare diversi partecipi dell’associazione mafiosa

«Cosa Nostra», fungendo da intermediario nell’organizzazione di incontri
e riunioni fra costoro, fornendo assistenza e supporto logistico per
consentire lo scambio di corrispondenza con il metodo dei

«pizzini», cioè

di messaggi scritti su piccoli supporti cartacei opportunamente occultati,
riguardanti attività criminose svolte dagli associati. Il compendio
investigativo si basava, quanto alle particolarità del metodo utilizzato per
lo scambio della corrispondenza tra partecipanti all’associazione, sulle
risultanze di sentenze passate in giudicato e, quanto all’attività in
concreto svolta dal prevenuto, sulle risultanze di intercettazioni e di
specifiche osservazioni svolte nel corso delle indagini.

2.

L’avv. Walter Marino, difensore di Giovanni Loretta, ha

proposto ricorso per cassazione depositato il 21 settembre 2015, affidato
a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce inosservanza ed
erronea applicazione degli artt. 378 cod. pen. e 274 274 cod. proc. pen.,
sostenendo la mancata conoscenza, in capo al Loretta, delle finalità degli
incontri di Vito Gondola con soggetti probabilmente gravati da precedenti
penali.

2015 (dispositivo depositato il 21 agosto 2015), il Tribunale di Palermo,

3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce inosservanza o
erronea applicazione dell’art. 7 decreto legge 152 del 1991, convertito
dalla legge 203 del 1991, sostenendo che non sussistono elementi per
affermare che la condotta riscontrata fosse finalizzata ad agevolare la
suddetta associazione mafiosa.
3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt.
274 e 275 cod. proc. pen., in relazione alle esigenze cautelari,

reiterazione del reato, perché l’indagato si è allontanato dalla Sicilia e
non ha più condotto in auto Vito Gondola.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I profili di censura riguardanti il vizio di motivazione, per gli
aspetti relativi alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, sono
fondati, con assorbimento conseguente delle altre doglianze.
L’ordinanza impugnata e, ancor prima, quella del Giudice delle
indagini preliminari, avrebbero dovuto indicare con precisione, in
riferimento agli aspetti della vicenda decisivi per la posizione del
prevenuto, gli specifici elementi dai quali desumere gravi indizi, sia in
ordine al fatto che i particolari contatti da costui agevolati, fra il Gondola
e lo Scimonelli, fossero finalizzati a compiere attività criminose; sia in
ordine al fatto che il prevenuto fosse consapevole di tale strumentalità dei
contatti stessi. Sotto il primo profilo, non appaiono sufficienti a fornire
adeguato supporto giustificativo all’ordinanza impugnata, le
considerazioni in essa contenute circa la caratura criminale del Gondola e
dello Scimonelli, esponenti mafiosi, né risulta dimostrato perché i contatti
fra costoro dovrebbero essere ritenuti propedeutici ad attività di ricezione
e trasmissione di messaggi al latitante Matteo Messina Denaro, posto che
le indicazioni del Tribunale circa le analogie con le veicolazioni di
messaggi che hanno implicato costui in vicende distinte sono insufficienti
allo scopo, in quanto prive di specificità in relazione alla vicenda ora in
esame. Sotto il secondo profilo, le particolari modalità dei contatti fra il
Gondola e lo Scimoncelli e le intermediazioni evidenziate dal Tribunale,
nonché la conoscenza della caratura criminale di tali soggetti, non
risultano in sé stessi gravemente indizianti in ordine alla consapevolezza,
in capo al prevenuto, del carattere criminoso che, secondo l’impostazione
accusatoria, dovrebbe attribuirsi alle finalità degli incontri e dei contatti.

sostenendo che non sussistono attuali e concreti pericoli di fuga e di

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
Rorna, lì – 8 AMI 2018
2.

Per le ragioni esposte, l’ordinanza impugnata deve essere

annullata e gli atti vanno trasmessi allo stesso Tribunale di Palermo, che
provvederà a nuovo esame senza incorrere nei vizi riscontrati,
provvedendo anche, conseguentemente, in ordine alle valutazioni inerenti
le esigenze cautelari.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al
Tribunale del riesame di Palermo, con integrale trasmissione degli atti.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del
provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94,
co. 1-ter, disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma il 20 gennaio 2016.

P. Q. M.

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