Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14250 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 14250 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1)Smajlaj Luan, nato il 22/06/1974;

Avverso l’ordinanza n. 17/2014 emessa il 22/05/2014 dalla Corte di appello
di Catanzaro;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Ciro
Angelillis, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza
impugnata;

Data Udienza: 26/11/2015

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 23/05/2014 la Corte di appello di Catanzaro,
quale giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta presentata da Luan Smajlaj,
finalizzata inizialmente a ottenere la declaratoria di nullità delle sentenze di
condanna emesse nei suoi confronti in tutti i gradi di giudizio e a ordinare la
notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio mediante ogni
consequenziale provvedimento di legge, e di poi meglio specificata nel senso

il 18/01/2011 e della pretesa restituzione del termine per proporre impugnazione
avverso la medesima.

2. Avverso tale ordinanza lo Smajlaj ricorreva per cassazione, a mezzo del
suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione
alla ritenuta insussistenza dei presupposti per l’accoglimento delle richieste
proposte in sede di esecuzione, che erano stati valutati dalla Corte di appello di
Catanzaro con un percorso motivazionale contraddittorio e manifestamente
illogico.
Si deduceva, in particolare, l’illegittimità dell’ordinanza impugnata
relativamente alla richiesta di restituzione in termini per impugnare la sentenza
contumaciale emessa dal Tribunale di Castrovillari il 18/01/2011 nei confronti
dello Smajlaj, proposta ai sensi dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., sul
presupposto che il ricorrente non aveva mai avuto conoscenza del procedimento
penale celebrato nei suoi confronti.
Queste ragioni processuali imponevano l’annullamento del provvedimento
impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Premessa la genericità delle doglianze relative alla regolarità –

adeguatamente motivata nel provvedimento impugnato – della notifica della
sentenza del Tribunale, si osserva che il ricorso è fondato in accoglimento della
doglianza relativa alla restituzione in termini per proporre impugnazione avverso
la sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari il 18/01/2011.
Deve rilevarsi che l’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., ha introdotto una
presunzione iuris tantum di non conoscenza della pendenza del procedimento da
parte dell’imputato, ponendo a carico dell’autorità giudiziaria, competente a
decidere sulla domanda di remissione in termini, l’onere di reperire agli atti
l’eventuale prova contraria, effettuando tutte le verifiche necessarie ad accertare
2

della dedotta non esecutività della sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari

se il condannato abbia avuto effettiva cognizione del provvedimento e abbia
volontariamente rinunciato a proporre impugnazione. Sul punto, si ritiene utile
richiamare il seguente principio di diritto che occorre ribadire: «Ai fini della
restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, è necessario
che sussistano simultaneamente la mancata conoscenza del procedimento,
accompagnata dalla mancata volontaria rinunzia a comparire, e la mancata
conoscenza del provvedimento, anch’essa accompagnata dalla mancanza di
volontaria rinunzia ad impugnare» (cfr. Sez. 1, n. 20862 del 30/03/2010,

In questa cornice ermeneutica, osserva questa Corte che il dato utilizzato
per ritenere che lo Smajlaj fosse a conoscenza della sentenza che lo riguardava è
costituito dall’atto di appello depositato in data 27/06/2011 dal difensore d’ufficio
nominato in sede di declaratoria di irreperibilità.
Tuttavia, la proposizione dell’appello da parte del difensore d’ufficio non è, di
per sé, idonea a fare ritenere superata la presunzione di non conoscenza del
provvedimento da parte dello Smajlaj.
Vero è che nell’ordinanza impugnata si fa riferimento a un contetltb dello
Amailají con detto difensore e al conferimentogg allo stesso da un mandato
difensivo. Tali circostanze vengono però desunte da un’affermazione del suo
(nuovo) difensore (pedissequamente ripetuta anche nel ricorso), che, per la sua
genericità e per la non provenienza dall’interessato, meritava un’approfondita
verifica da parte del G.E., in relazione in particolare ai termini dei riferiti contedb
e mancato e della presunzione effettiva e piena conoscenza della sentenza
appellU.

3. Per quanto si è detto l’ordinanza impugnata deve essere annullata con
rinvio alla Corte di appello di Catanzaro per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro per
nuovo esame.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 novembre 2015.

Matrone, Rv. 247403).

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