Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1425 del 14/12/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 1425 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
parte civile Domanico Francesco
nei confronti di
1. Domanico Carmine
2. Sicilia Luigi
3. Perri Rosa
avverso la SENTENZA del giudice di pace di Rogliano
del 15.2.2012

visti gli atti;
Udita la relazione del Consigliere dr. Antonio Prestipino
Sentito il PG dr. Vito D’Ambrosio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Sentito, per la parte ricorrente, l’avv. Rosario Maletta, che ha concluso per raccoglimento del
ricorso; sentito, per gli imputati, l’avv. Carmine Bruni, che ha chiesta dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 14/12/2012

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla
Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella
determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Ritenuto in fatto
Ricorre per mezzo del proprio difensore Domanico Francesco, persona offesa costituita parte civile
nel proc. Pen. A carico di Domanico Carmine, Sicilia Luigi e Perri Rosa per i reati di invasione di
terreni e danneggiamento agli stessi rispettivamente ascritti, contro la sentenza di assoluzione
perché il fatto non sussiste pronunciata nei confronti di tutti gli imputati dal giudice di pace di
Rogliano il 15.2.2012.
Il giudice territoriale riteneva che all’esito di una controversia civile tra Domanico Fedele, padre e
dante causa di Francesco, e Domanico Carmine, era stata accertata una situazione di compossesso
tra le stesse parti del fondo oggetto delle condotte incriminate che avrebbe legittimato le iniziative
assunte dagli imputati per fare ingresso nel terreno.
Riteneva, altresì, che non fosse stata raggiunta la prova che la recinzione del fondo fosse stata
danneggiata dagli stessi imputati.
11 ricorrente deduce in sostanza, con i primi tre motivi il travisamento della prova relativamente alla
valutazione dell’esito della causa possessoria tra Domanico Carmine e Domanico Fedele, perché in
realtà il primo avrebbe riconosciuto, con dichiarazione inserita nel verbale di udienza del 5.1.2000,
di non vantare alcun “diritto di compossesso” sul fondo in questione, avendo ottenuto soltanto di
utilizzare a titolo precario un garage per depositami “provviste”.
Con l’ultimo motivo, la difesa lamenta la violazione del diritto alla prova della persona offesa,
“tanto più che il Giudicante aveva ammesso la prova documentale del verbale surriferito”.
Resistono al ricorso gli imputati con memoria scritta, rilevando anzitutto l’inammissibilità
dell’impugnazione in quanto proposta fuori termine, e comunque per motivi involgenti questioni di
merito non deducibili davanti al giudice di legittimità. Ribadiscono in ogni caso, la situazione di
compossesso del fondo tra Domanico Fedele e Domanico Carmine all’epoca dei fatti, evolutasi
anzi con l’assegnazione del bene in piena proprietà a favore di Carmine con sentenza della Corte di
Appello di Catanzaro dell’1.3.2012.
Considerato in diritto
Il ricorso è in effetti inammissibile in quanto proposto fuori termine.
La sentenza impugnata è stata depositata 1’1.3.2012, cioè entro quindici giorni dalla lettura del
dispositivo, avvenuta il 15.2.2012.
Nei confronti delle parti, presenti in giudizio, la decorrenza del termine di trenta giorni per la
proposizione dell’impugnazione di legittimità datava quindi, ai sensi dell’art. 585 co 1 lett. b) c.p.p.,
dalla scadenza del quindicesimo giorno dalla pronuncia del dispositivo, rispetto alla quale il ricorso
è tardivo.
Il ricorrente deduce di avere avuto notizia del deposito della motivazione il 10.3.2012 ma si tratta di
affermazione del tutto priva di rilievo considerata la conoscenza legale dell’adempimento connessa
al deposito tempestivo del provvedimento di riferimento.
In ogni caso, le deduzioni difensive, esclusivamente incentrate sul tema della responsabilità penale,
appaiono da una parte poco avvertite della peculiare posizione processuale del ricorrente, non
contenendo nessun riferimento alle sue pretese risarcitorie, dall’altra manifestamente infondate,
in quanto basate su una interessata interpretazione di parte del contenuto del verbale di udienza
del 5.1.2000, che non solo lasciava in realtà impregiudicata la questione del compossesso , ma
attribuiva a Domanico Carmine , sia pure a titolo “provvisorio”, la facoltà di utilizzare un garage
insistente sul fondo controverso, al quale quindi l’imputato accedeva comunque legittimamente.
Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la

Il cons

Ro a, nella camera-di-Gefigiglio, il 14.12.2012.
ore

Così decis

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