Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14249 del 26/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 14249 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Domenico Munari, nato il 25/02/1956;

Avverso l’ordinanza n. 63/2014 emessa il 30/09/2014 dal G.I.P. del
Tribunale di Latina;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Sante
Spinaci, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

Data Udienza: 26/11/2015

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 30/09/2014 il G.I.P. del Tribunale di Latina,
quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta da Domenico Munari,
finalizzata a ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza emessa dal
G.I.P. del Tribunale di Latina il 23/04/2012, divenuta irrevocabile il 16/11/2012,
respingendo la contestuale richiesta di remissione in termini proposta
dall’esecutato ai sensi dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen.

della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza presupposta presso la
residenza del Munari, che veniva effettuata nel rispetto delle modalità rituali
disciplinate dall’art. 157 cod. proc. pen. Tale ritualità si riteneva attestata dal
deposito dell’atto notificato presso la Casa comunale di Latina, conseguente
all’assenza del destinatario dell’originaria notifica che veniva eseguita nelle date
del 10/07/2012 e dell’11/07/2012.

2. Avverso tale ordinanza il Munari ricorreva per cassazione, a mezzo del
suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione
alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la restituzione del termine
richiesta ai sensi dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., che erano stati valutati
dal G.I.P. del Tribunale di Latina con un percorso motivazionale contraddittorio e
manifestamente illogico.
Si deduceva, in particolare, la nullità della raccomandata inviata presso la
residenza del Munari conseguente all’illeggibilità della grafia apposta su di essa e
della mancata conoscenza dell’esistenza del procedimento che lo riguardava,
attestata dal fatto che, in tale ambito processuale, il ricorrente risultava assistito
da un difensore d’ufficio, con cui non aveva avuto alcuna interlocuzione, il quale,
a sua volta, in udienza era stato sostituito da altro difensore, in conseguenza
della sua assenza.
Queste ragioni processuali imponevano l’annullamento del provvedimento
impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, essendo incentrato su motivi manifestamente
infondati.
Deve, innanzitutto, rilevarsi che il provvedimento impugnato risulta coerente
con il dato normativo applicabile alla fattispecie in esame e con i parametri
ermeneutici stabiliti in relazione alla disciplina della notifica e della restituzione
2

Il provvedimento di rigetto veniva adottato sul presupposto della validità

del termine prevista dall’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. da questa Corte, a
proposito della quale ultima si ritiene utile richiamare il seguente principio di
diritto: «In tema di restituzione nel termine per l’impugnazione delle sentenze
contumaciali, qualora l’imputato abbia avuto conoscenza del procedimento che lo
riguarda è onerato ad attivarsi per conoscere le eventuali sentenze contro di lui
emesse e, qualora non alleghi circostanze riconducibili a caso fortuito o a forza
maggiore che gli abbiano impedito di assumere le predette informazioni, il
termine di trenta giorni, previsto dai commi 2 e 2 bis dell’art. 175 cod. proc.

procedimento» (cfr. Sez. 1, n. 51773 del 26/11/2013, Kosterri, Rv. 258233).
In questa cornice ermeneutica, deve rilevarsi che il giudice dell’esecuzione
correttamente evidenziava come la notifica dell’estratto contumaciale della
sentenza emessa dal G.I.P. Tribunale di Latina il 23/04/2012, divenuta
irrevocabile il 16/11/2012, veniva eseguita ritualmente, ai sensi dell’art. 157,
comma 8, cod. proc. pen., mediante deposito nella Casa comunale di Latina, che
faceva seguito alla spedizione di una raccomandata presso la residenza del
Munari, anch’essa regolarmente effettuata.
A sua volta il plico depositato presso la Casa comunale di Latina risultava
ritirato in data 13/07/2012 dallo stesso Munari che apponeva la firma per
ricezione sull’avviso di ricevimento, così come correttamente evidenziato dal
Procuratore generale presso la Corte di cassazione, a pagina 1 della sua
requisitoria del 30/04/2015. Tale sottoscrizione, del resto, deve ritenersi
incontroversa, risultando attestata dalla sentenza e dalla copia delle notifiche
effettuate nei confronti del ricorrente, che venivano regolarmente acquisite al
fascicolo processuale. Né è stata fornita al riguardo alcuna prova contraria.
Sulla base di tali elementi incontroversi di valutazione, questa Corte non può
non rilevare l’esistenza di circostanze che evidenziano la regolarità della notifica
e l’effettiva conoscenza del provvedimento decisorio presupposto ed escludono
quindi la ricorrenza delle condizioni richieste per l’accoglimento dell’istanza ex
art. 670 cod. proc. pen. e la rimessione in termini del Munari, così come prevista
dall’art. 175, comma 2, cod. proc. pen.
Allegazione del tutto nuova e non valutabile è quella della mancata notifica
dell’estratto contumaciale al difensore d’ufficio.

2. A tali dirimenti considerazioni occorre aggiungere conclusivamente
quanto all’istanza di rímessione in termini proposta nell’interesse del Munari che
la stessa deve ritenersi tardiva, atteso che veniva presentata in data
22/04/2014, a fronte della notifica dell’ordine di esecuzione della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Latina, effettuata in data 10/05/2013.
3

pen., deve ritenersi che decorre dal momento dell’accertata notizia del

Ne discende conclusivamente che l’istanza di rimessione in termini in esame,
essendo stata proposta nell’interesse del Munari oltre il termine di trenta giorni
espressamente previsto dall’art. 175, comma 2

bis, cod. proc. pen., deve

ritenersi tardiva.

3. Per queste ragioni il ricorso proposto nell’interesse di Domenico Munari
deve essere dichiarato inammissibile, con la sua condanna al pagamento delle
spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una

euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 novembre 2015.

somma alla Cassa delle ammende, congruamente determinabile in 1.000,00

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA