Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14247 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 14247 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COLOSIO FABIO N. IL 17/11/1962
avverso l’ordinanza n. 262/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
03/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette/se+4ite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 12/11/2015

RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza del 3 ottobre 2014 la Corte di appello di Brescia accoglieva
l’istanza presentata da Colosio Fabio, diretta ad ottenere l’applicazione della
disciplina del reato continuato in executivis, in relazione a:
a) sentenza emessa dalla Corte di appello di Brescia il 5 aprile 2011, di
condanna alla pena di anni sei mesi otto di reclusione e euro 40.000 di multa per
plurimi reati ex art. 73 d.P.R. 309 del 1990, commessi tra il febbraio 2005 e
l’ottobre 2006 in Calcinato e altre località della Provincia di Brescia;

condanna alla pena di anni 10 di reclusione ed euro 50.000 di multa, per più
reati ex art. 73 d.P.R. 309 del 1990, commessi tra il febbraio 2007 e il giugno
2008 in Calcinato e altre località della Provincia di Brescia,
e, ritenuto più grave quello di cui alla seconda sentenza, determinava
l’aumento di pena per i fatti di cui alla sentenza sub a) in anni quattro di
reclusione ed euro 15.000 di multa. In conseguenza, indicava la pena
complessiva in anni 14 di reclusione ed euro 65.000 di multa.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di
Colosio, per dedurre promiscuamente con un unico motivo la violazione dell’art.
671 del codice di rito e difetto di motivazione sulla determinazione della pena.
Con richiamo alla giurisprudenza di legittimità, sostiene che il giudice
avrebbe dovuto scorporare tutti i reati riuniti in continuazione e, dopo aver
individuato quello più grave, avrebbe dovuto operare autonomi aumenti per i
reati satelliti sulla pena così determinata.
Erroneamente, l’ordinanza impugnata aveva individuato la pena base in anni
10 di reclusione, non considerando che nella sentenza per il reato più grave era
stata applicata la pena di anni sei di reclusione, aumentata di anni quattro per la
continuazione interna.
Analoga operazione era stata omessa anche per la sentenza sub b),
impedendo alla parte di comprendere quali erano stati i singoli aumenti e quali i
criteri adottati per individuare aumenti di pena per reati oggettivamente diversi.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto di annullare
l’ordinanza impugnata per non aver il giudice dell’esecuzione fatto corretta
applicazione dei principi che regolano l’applicazione della disciplina del reato
continuato, avendo omesso di scorporare tutti i reati riuniti in continuazione al
fine di individuare quello più grave, su cui applicare gli aumenti per la
continuazione.

b) sentenza emessa dalla Corte di appello di Brescia il 15 marzo, di

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento, per le ragioni
esattamente indicate dal Procuratore generale.

2. La determinazione della pena, una volta riconosciuto il reato continuato,
deve operarsi alla luce dei criteri elaborati in sede di legittimità. E’ infatti stato
detto ripetutamente che il giudice dell’esecuzione che debba procedere alla
rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente

dell’art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della
cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo
successivamente, sulla pena come determinata da quest’ultimo dal giudice della
cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già
riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. I,
13.10.2010, n. 38244, rv 248299). Va aggiunto che, anche in relazione al

quantum di pena da apportare sulla pena base per ogni reato ritenuto satellite,
si impone comunque un obbligo di motivazione, essendo necessario per il giudice
indicare i parametri di valutazione, ed evidenziare quei fattori che si ritengono
prevalenti sugli altri e determinanti, al fine di consentire il controllo sul corretto
uso della dosimetria della pena irrogata in executivis.

3. L’ordinanza impugnata, avendo indicato come pena base quella irrogata
con la sentenza della Corte di appello di Brescia del 15 marzo 2013, comprensiva
della continuazione interna, non si é attenuta a questi principi e deve essere
annullata sul punto.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente allaleterminazione della pena
e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2015

giudicati con sentenze, alcuna delle quali per più violazioni già unificate a norma

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