Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14246 del 12/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 14246 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LIGIOS SIMONE N. IL 16/05/1987
avverso l’ordinanza n. 564/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
04/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette/site le conclusioni del PG Dott.

(}

-et

Uditi difensor Avv.;

t

I We,,,e, AlcoL) 0„

eilA

Data Udienza: 12/11/2015

RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 4 novembre 2014, il Tribunale di Roma, in
composizione monocratica, ha rigettato la richiesta presentata da Simone Ligios
di restituzione nel termine per impugnare la sentenza emessa dal medesimo
Tribunale il 14 maggio 2013, irrevocabile il 31 ottobre 2013, che lo ha
condannato in contumacia alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 4000 di
multa per i reati di ricettazione e di guida senza patente. A sostegno
dell’istanza, Ligios aveva dedotto la nullità della notifica dell’estratto

processo. Aveva, altresì, dedotto la nullità delle notifiche riguardanti l’avviso
di conclusione delle indagini preliminari ed il decreto di citazione diretta.

2. Respinte le eccezioni relative alla nullità delle notifiche dell’avviso ex art.
415-bis e del decreto di citazione a giudizio, relativamente alla regolare
formazione del titolo esecutivo il giudicante riteneva corretta la notifica
dell’estratto contumaciale della sentenza per compiuta giacenza, per non
essere stata ritirata la raccomandata. L’indicazione del domicilio effettuata da
Ligios in sede di elezione era valida e la circostanza che l’imputato non avesse
avuto conoscenza dell’atto era imputabile a sua negligenza. L’imputato non
aveva mai dato indicazioni circa un diverso domicilio e anche quando era
stato sottoposto ad arresto non aveva comunicato tale circostanza all’autorità
giudiziaria. Attesa la correttezza delle modalità di notifica degli atti nel
domicilio eletto, e in mancanza di elementi dai quali desumere la mancata
conoscenza da parte di Ligios del procedimento a suo carico, il giudice
dell’esecuzione rigettava anche la richiesta di rimessione in termini.

3. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso a questa Corte di Cassazione
Simone Ligios, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento per
vizio di motivazione in relazione alla richiesta di restituzione in termini. In
sintesi, il ricorrente ritiene che ricorrano i requisiti richiesti dall’art. 175, comma
2, cod. proc. pen. per essere rimesso in termini. Ribadisce che egli non aveva
avuto conoscenza del procedimento e del provvedimento, e l’insussistenza di una
volontà di rinunciare a comparire o di proporre impugnazione. La correttezza
formale della notifica non corrispondeva al concetto di “effettiva conoscenza”
previsto dall’art. 6 della Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo, nè erano
ravvisabili comportamenti concludenti ed inequivoci di una rinuncia volontaria a
comparire al processo.

1

,P

contumaciale della sentenza e, in subordine, l’assoluta ignoranza del

4. Il Procuratore generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta
ha chiesto l’accoglimento del ricorso relativamente alla richiesta di rimessione
nel termine per impugnare la sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza
contumaciale è fondata. Questo Collegio condivide e fa proprio l’orientamento di
legittimità secondo cui la nuova disciplina introdotta dalla L. 22 aprile 2005, n.

l’onere di compiere ogni necessaria verifica per accertare l’effettiva conoscenza
del provvedimento da parte dell’interessato, non essendo sufficiente la eventuale
consapevolezza che da un comportamento posto in essere possa derivare l’inizio
di un procedimento.

2. Nel caso in esame il Tribunale di Roma, con una motivazione non
corretta, ha ritenuto irrilevante fornire la prova positiva di questa conoscenza e
ha respinto l’istanza sulla presunzione della regolarità formale del procedimento
di notifica degli atti del processo. Sul punto, occorre ricordare i capisaldi che la
CEDU ha posto nella nota sentenza Sejdovic del 1/3/2006 perché il processo
svolto in contumacia possa essere considerato equo: a) vi è diniego di giustizia
quando una persona condannata in absentia non può ottenere in seguito che una
giurisdizione deliberi nuovamente, dopo averlo sentito, sul fondamento
dell’accusa, in fatto e in diritto, quando non è accertato che egli ha rinunciato al
proprio diritto di comparire e di difendersi (Colozza già cit., p. 15, § 29 ; Einhorn
c. Francia (dec.), n° 71555/01, § 33, CEDH 2001-XI; Krombach c. Francia, n°
29731/96, § 85, CEDH 2001-II ; Somogyi c. Italia, n° 67972/01, § 66, CEDH
2004-IV), o che aveva l’intenzione di sottrarsi alla giustizia (Medenica già cit., §
55); b) è necessario che i mezzi processuali offerti dal diritto e dalla prassi
interni si rivelino effettivi se l’imputato non ha né rinunciato a comparire e a
difendersi, né ha avuto l’intenzione di sottrarsi alla giustizia (Somogyi già cit., §
67); c) il rifiuto di riaprire un procedimento che si è svolto in contumacia, in
assenza di qualsiasi indicazione che l’imputato aveva rinunciato al suo diritto di
comparire, è stato considerato come un «flagrante diniego di giustizia », il che
corrisponde alla nozione di procedimento «manifestamente contrario alle
disposizioni dell’articolo 6 o ai principi in esso enunciati » (Stoichkov già cit., §§
54-58).
Secondo la giurisprudenza della CEDU, affinché si possa configurare una
consapevole e volontaria rinuncia al diritto, sancito dall’art. 6 della Convenzione,
di partecipare personalmente al processo e, dunque, di impugnare le eventuali
2

60, nel testo vigente al tempo del procedimento, pone a carico del giudice

decisioni di condanna, è necessaria la conoscenza “qualificata” del processo,
condizione questa che può essere garantita solamente da un atto ufficiale che
contenga una completa e dettagliata informazione sui “motivi” e sulla “natura”
della “accusa” che viene mossa.
Lokzc» coAk,
3. In assenza •i alcun elemento fattuale che consenta di ritenere che Ligios
abbia avuto, in maniera assolutamente inequivocabile, conoscenza effettiva del
c~„)
processo ed abbia inteso rinunciare a comparire, non può • 1o.M2l] il iudizio
dell’istante nel termine per appellare la sentenza di primo grado.
4. L’ordinanza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio al
Tribunale di Roma per un nuovo esame dell’istanza di restituzione, che tenga
conto dei principi sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla richiesta di restituzione in
termini e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2015
Il Consigliere estensore

del Tribunale di Roma nel ritenere insussistenti i presupposti per la restituzione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA