Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14245 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 14245 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LIN JIANHUA N. IL 11/12/1964
avverso l’ordinanza n. 344/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
24/06/201N
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette/seOste le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

n e-k7.5.,

(L, ‘Ail

Data Udienza: 12/11/2015

RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 24 giugno 2014, il Tribunale di Roma, in
funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta presentata da Lin
Jianhua e l’ha rimessa nel termine per impugnare la sentenza di quel Tribunale
del 24 settembre 2004. A ragione della decisione, ha accertato che la notifica
dell’estratto della sentenza contumaciale nel domicilio dichiarato era divenuta
impossibile e che, invece di procedere alla notificazione presso il difensore, essa
era stata eseguita secondo la procedura prevista dall’art. 157 del codice di rito.

all’interessata presso il domicilio eletto.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso a questa Corte di cassazione Lin
Jianhua, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento per
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 670 cod. proc. pen.
Rileva che l’istanza era stata presentata ai sensi dell’art. 670 perché fosse
accertata e dichiarata la non esecutività della sentenza di condanna per
l’irregolarità della notificazione dell’estratto contumaciale. Il Tribunale, pur
avendo accertato la nullità della notifica effettuata e la non corretta formazione
del titolo esecutivo, erroneamente si era limitato a disporre la rimessione in
termini. La notifica dell’estratto contumaciale eseguita il 7 luglio 2014 doveva
essere considerata rinnovazione ai sensi dell’art. 670, comma 1, anche in
relazione alla decorrenza della prescrizione.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta
ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con la
declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna emessa, e la
restituzione degli atti al giudice dell’esecuzione per gli ulteriori provvedimenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Nell’istanza presentata al giudice dell’esecuzione, la
ricorrente aveva richiesto che fosse dichiarata la non esecutività della sentenza
di condanna emessa nei suoi confronti il 24 settembre 2004, in relazione alla
nullità della notificazione dell’estratto contumaciale. Il giudice adito ha accolto il
rilievo difensivo, ma ha disposto la rimessione in termini di Lin Jianhua per la
presentazione dell’impugnazione, disponendo peraltro la notificazione
dell’estratto contumaciale. Si osserva che l’art. 670 cod. proc. pen., che
disciplina la competenza del Giudice dell’esecuzione in tema di questioni
riguardanti la corretta formazione del titolo esecutivo, sì differenzia dall’istituto
della remissione in termini, ex art. 175, che presuppone la ritualità di
1

Ha quindi disposto la rinnovazione dell’estratto contumaciale della sentenza

formazione del titolo esecutivo e la mancata conoscenza effettiva di esso, per
cause varie, da parte dell’interessato. La restituzione nel termine attiene solo al
decorso di un termine stabilito a pena di decadenza, per il quale si deduca che
la sua inosservanza sia dovuta a caso fortuito o forza maggiore ovvero a
contumacia dell’imputato, sicché solo per l’accertata ricorrenza di una di queste
cause, e non per patologie procedimentali, l’istante è abilitato a proporre l’atto
per il quale altrimenti si sarebbe verificata la decadenza.

formazione del titolo esecutivo per mancata notifica dell’avviso di deposito della
sentenza, per cui la normativa da applicare era unicamente quella ex art. 670,
comma 1, del codice di rito. Il Giudice dell’esecuzione ha accertato la non
corretta formazione del titolo esecutivo ed ha disposto la rinnovazione
dell’estratto, ma, anziché disporre la rimessione in termini per impugnare la
sentenza, coerentemente avrebbe dovuto dichiarare la non esecutività della
sentenza di condanna, adottando gli ulteriori provvedimenti di sua competenza.
In conclusione, il provvedimento del 24 giugno 2014 del Tribunale di Roma
va annullato senza rinvio e deve essere dichiarata la non esecutività della
sentenza di condanna emessa il 24 settembre 2004 nei confronti di Lin Jianhua
dallo stesso Tribunale di Roma. Gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Roma,
quale Giudice dell’esecuzione, per gli ulteriori provvedimenti.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento 24 giugno 2014 del Tribunale di
Roma. Dichiara la non esecutività della sentenza di condanna emessa dal
Tribunale di Roma il 24 settembre 2004 nei confronti di Lin Jianhua. Dispone la
trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per gli ulteriori provvedimenti.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2015
Il Consigliere estensore

2. Nel caso di specie, l’interessata ha solo dedotto la non corretta

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