Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14244 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 14244 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AUTORE FERDINANDO N. IL 21/02/1967
avverso l’ordinanza n. 1194/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
PERUGIA, del 10/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TO I NOVIK;
lette/sefAite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 12/11/2015

RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 10 giugno 2014, il Tribunale di
sorveglianza di Perugia rigettava, per quel che rileva in questa sede, l’istanza
di liberazione anticipata presentata da Autore Ferdinando per il periodo tra il
28 dicembre 2007 ed il 28 giugno 2010. Riteneva sul punto di dover
condividere il percorso motivazionale del provvedimento di rigetto emesso dal
magistrato di sorveglianza, risultando dagli atti plurimi rilievi disciplinari tra il
febbraio 2008 nell’aprile 2010, “sintomatici di un periodo di difficile gestione

confronti dei compagni di detenzione, offensivi ed evidentemente in contrasto
con la partecipazione al trattamento richiesta dalla norma”.

2. Ha proposto ricorso Autore, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo
violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’art. 54 O.P. In
particolare, afferma che il Tribunale di sorveglianza aveva omesso di valutare
in concreto il comportamento del detenuto senza avere riguardo alle specifiche
condotte poste in essere ed alle relative sanzioni, ove applicate. La mancata
contestualizzazione dei comportamenti non giustificava l’affermazione del
ritenuto contrasto con la partecipazione al trattamento rieducativo. Era stato
omesso di verificare se vi era stato un programma cui il detenuto non aveva
aderito e ritiene illogica l’estensione a tutti i periodi in valutazione delle
trasgressioni effettuate nei singoli semestri di detenzione. Con richiamo alla
giurisprudenza di legittimità, il ricorrente sottolinea come siano mancati una
compiuta valutazione della gravità dei singoli fatti, determinanti i rilievi
disciplinari, e un giudizio complessivo sull’intero periodo di detenzione, nonché
la ponderata comparazione tra gli esiti del trattamento nei singoli periodi,
particolarmente in quelli non contraddistinti da alcuna violazione. Il ricorrente
ha avuto un comportamento irreprensibile sino alla data delle infrazioni
rilevate, per cui la loro valutazione negativa non può essere estesa ai semestri
contigui. Conclude chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del
ricorso

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é fondato. Va premesso che al vizio di mancanza di
motivazione, devono essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione
stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di
logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea
1

penitenziaria del condannato, che manifestava comportamenti intimidatori nei

a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero
quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e
carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che
hanno giustificato la decisione (Cass., Sez. Un. 28 maggio 2003, Pellegrino, rv.
224611; Cass., Sez. I, 9 novembre 2004, Santapaola, rv. 230203).
Il beneficio in questione ha una duplice finalità: ottenere dal detenuto, in
vista dello sconto di pena, un comportamento corretto, favorire il suo
inserimento nella società, abituandolo al rispetto delle regole della convivenza

subordina la concessione del beneficio alla condizione che il detenuto abbia
dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione e il Regolamento
esecutivo (art. 103 DPR 230/2000) precisa che la partecipazione all’opera di
rieducazione è valutata con particolare riferimento all’impegno dimostrato nel
trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento; dal
mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i
compagni, con la famiglia e con la comunità esterna. La stessa norma, al
comma 1, pone quale referente temporale della valutazione giudiziale
concernente l’avvenuta partecipazione del condannato all’opera di rieducazione
il “singolo” semestre di pena scontata. Il prevalente indirizzo giurisprudenziale,
proprio in virtù dell’oggetto del giudizio sotteso alla concessione della
liberazione anticipata relativo alla partecipazione del condannato all’opera di
rieducazione, ammette che la valutazione del singolo semestre possa
riverberare i suoi effetti negativi sui frangenti temporali contigui, soprattutto
laddove le condotte poste in essere, per la loro particolare gravità, siano
sintomatiche della mancata effettiva condivisione dei canoni del percorso
trattamentale (Sez. 1, n. 29352 del 21/06/2001, dep. 19/07/2001, Carbonaro,
Rv. 219479; Sez. 1, n. 2819 del 14/06/1993, dep. 05/10/1993, Pennelli, Rv.
195285; Sez. 1, n. 1537 del 06/04/1994, dep. 15/06/1994, Bezaccia, Rv.
198136; Sez. 1, n. 51 del 11/01/1995, dep. 29/03/1995, Bianchi, Rv. 200582;
Sez. 1, n. 5010 del 13/10/1995, dep. 09/11/1995, Bigari, Rv. 202679; Sez. 1,
n. 983 del 22/11/2011, dep. 13/01/2012, Palamara, Rv. 251677). La più
recente giurisprudenza della Corte di legittimità ha stabilito che ai fini della
concessione della liberazione anticipata, la partecipazione del condannato
all’opera di rieducazione si riferisce, secondo i criteri indicati dall’art. 103 Reg.
Es. (approvato con d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230), alla sola condotta esteriore
e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma
soltanto l’adesione al processo di reintegrazione sociale “in itinere” (V. Sez. 1
sentenza n. 12746 del 7.3.2012, Rv. 252355), precisando che in tema di
concessione del beneficio della liberazione anticipata, costituisce oggetto della
2

e spingendolo a partecipare all’opera di rieducazione. L’art. 54 0.P., infatti,

valutazione la partecipazione, nel semestre temporale di riferimento, del
condannato all’opera di rieducazione, e non il conseguimento dell’effetto
rieducativo ed il reinserimento sociale dello stesso, che costituiscono, invece,
la finalità cui tende l’istituto premiale (V. Sez. 1 sentenza n. 5877 del
23.10.2013, Rv. 258743).

2. Alla stregua dei suddetti principi, deve essere considerato con rigore il
principio della semestralizzazione, anche alla luce delle condizioni per la revoca

comportamento particolarmente grave può essere giustificato il diniego
retroattivo del beneficio della liberazione anticipata, potendosi presumere una
mancata partecipazione all’opera di rieducazione svolta nel periodo
antecedente di detenzione.

3.

Con riguardo a questo profilo, il Tribunale di sorveglianza –

uniformandosi alla parimenti generica valutazione del magistrato di
sorveglianza- ha reso una motivazione apparente, omettendo di illustrare
compiutamente i fatti di rilievo disciplinare, la loro precisa collocazione
temporale e se ad essi siano, o meno, seguite sanzioni disciplinari, e di
spiegare le ragioni per cui quelli commessi in semestri diversi a quello cui si
riferiva la domanda di liberazione anticipata, assumevano di per sè una tale
valenza negative, da incidere con effetto retroattivo sull’intero periodo oggetto
dell’istanza, e da riverberarsi negativamente su di esso. Infine, nell’ordinanza
impugnata manca ogni considerazione, anche al fine di escludere l’adesione del
condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere, la considerazione
dell’impegno nelle attività trattamentali.

4. Per le ragioni che precedono l’ordinanza impugnata va annullata
limitatamente ai periodi in valutazione, di cui sopra, e gli atti trasmessi per
nuovo esame allo stesso Tribunale di sorveglianza di Perugia che si uniformerà
alla presente sentenza.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza di Perugia .
Così deciso in Roma il giorno 12 novembre 2015
Il Consigliere esten

del beneficio previste dall’art. 54/3 0.P., e solo in caso di commissione di un

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