Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14242 del 26/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 14242 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Pino Vincenzo, nato il 05/02/1962;

Avverso la sentenza n. 1027/2009 emessa il 16/05/2014 dalla Corte di
appello di Messina;

Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere dott. Alessandro
Centonze;

Udito il Procuratore generale, in persona del dott. Giuseppe Corasaniti, che
ha concluso per il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 26/11/2015

RILEVATO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 15/06/2010 il Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto condannava Vincenzo Pino alla pena di anni uno e mesi sei reclusione,
ritenendolo responsabile del reato di cui all’art. 9, comma 2, della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, che si assumeva commesso a Terme Vigliatore il
09/01/2008.

pronunciandosi sull’impugnazione proposta dall’imputato, confermava la
sentenza impugnata, condannando l’appellante al pagamento delle ulteriori
spese processuali.

3. Da entrambe le sentenze di merito emergeva che il Pino aveva violato la
prescrizione di non allontanarsi dal Comune di Furnari, che gli era stata imposta
in sede di applicazione della misura della sorveglianza speciale con obbligo di
soggiorno, irrogatagli con i provvedimenti emessi dal Tribunale di Messina nelle
date del 21/04/2004 e del 13/02/2002.
Questa ipotesi di reato si riteneva dimostrata sulla scorta della deposizione
resa dal teste Francesco Brunelli – un sottufficiale dei carabinieri che non era in
servizio al momento dell’accertamento dei fatti – che riferiva che, in data
09/01/2008, mentre percorreva a bordo della sua autovettura una strada di
Furnari, vedeva scendere dalla carreggiata opposta un veicolo, a bordo del quale
viaggiava l’imputato, che si dirigeva dapprima verso il bivio di San Filippo e
successivamente a Terme Vigliatore. Tale condotta determinava la violazione
delle prescrizioni imposte al Pino dal Tribunale di Messina, in sede di irrogazione
delle misure della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, sopra
richiamate, che gli prescrivevano di non allontanarsi dal Comune di Furnari.

4. Avverso tale sentenza l’imputato, a mezzo del suo difensore, ricorreva
per cassazione, deducendo tre motivi di ricorso.
Con il primo motivo di ricorso si deduceva violazione di legge e vizio di
motivazione, in relazione all’inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste
Brunelli e all’omessa valutazione della mappa telematica dei luoghi, prodotta in
giudizio, sulla base della quale doveva escludersi la responsabilità penale del
ricorrente.
Con il secondo motivo di ricorso si deduceva vizio di motivazione, in
relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva, pur ritualmente
richiesta, costituita dalla testimonianza della moglie dell’imputato, Angela Spada,
2

2. Con sentenza emessa il 16/05/2014, la Corte di appello di Messina,

la cui deposizione risultava indispensabile per scagionare il ricorrente dalle
accuse rivoltegli.
Con il terzo motivo di ricorso si deduceva vizio di motivazione, in relazione
all’incongruità del giudizio dosimetrico espresso nei confronti dell’imputato, sulla
base del quale venivano negate le attenuanti generiche che, secondo la difesa
del ricorrente, si imponevano tenuto conto del modesto disvalore del fatto e del
comportamento processuale dell’imputato.
Queste ragioni processuali imponevano l’annullamento della sentenza

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente
infondati.
Quanto al primo motivo di ricorso, con cui si deduceva l’incongrua
valutazione del materiale probatorio acquisito, se ne deve rilevare
l’inammissibilità, atteso che sullo sconfinamento del Pino nel territorio di Terme
Vigliatore, il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale deve ritenersi
ineccepibile.
Si consideri, in proposito, che, secondo quanto concordemente riferito nelle
sottostanti sentenze di merito, il mar. Brunelli, mentre si trovava fuori dal
servizio, accertava personalmente l’avvenuto sconfinamento dal Comune di
Furnari del ricorrente. Il teste, infatti, conosceva personalmente il Pino per
ragioni di servizio, con la conseguenza che, dopo averlo visto, seguendo senza
essere individuato l’autovettura della moglie, Angela Spada, a bordo della quale
il ricorrente viaggiava quale passeggero, accertava che il veicolo dapprima
raggiungeva il bivio di San Filippo, giungendo successivamente a Terme
Vigliatore.
Sul punto, la motivazione del provvedimento impugnato risulta esente da
discrasie motivazionali, così come evidenziato nel passaggio argomentativo
esplicitato a pagina 4, nel quale si evidenziava che il mar. Brunelli aveva
intercettato l’imputato casualmente, seguendolo a bordo del suo veicolo privato
che non veniva identificato dal Pino, riuscendo in tal modo a individuarne il
percorso viario senza allarmarlo.
Generica e sorretta da un presunto travisamento della deposizione Brunelli
(non sorretta dalla doverosa allegazione dell’intero verbale testimoniale) è la
doglianza relativa alla non apprezzata contraria risultanza di quanto estratto da
Google Maps.

3

impugnata.

Questa ragioni impongono di ritenere inammissibile il primo motivo di
ricorso.

2.

Parimenti inammissibile deve ritenersi il secondo motivo di ricorso,

relativo alla mancata audizione della moglie del ricorrente, Angela Spada, in
relazione al quale deve rilevarsi che l’inammissibilità discende dall’univocità delle
acquisizioni probatorie, alle quali si è fatto compiutamente riferimento nel
paragrafo precedente, in ordine allo sconfinamento del Pino nel territorio del

Nel caso di specie, dunque, l’univocità degli elementi probatori acquisiti con particolare riferimento alla deposizione resa dal mar. Brunelli – non
consentiva di disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale richiesta
dalla difesa della ricorrente, conformemente alla giurisprudenza di legittimità,
secondo cui: «Alla rinnovazione dell’istruzione nel giudizio di appello, di cui
all’art. 603, comma primo, cod. proc. pen., può ricorrersi solo quando il giudice
ritenga “di non poter decidere allo stato degli atti”, sussistendo tale impossibilità
unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando
l’incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le
eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni
altra risultanza» (cfr. Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228).
Questa ragioni impongono di ritenere inammissibile il secondo motivo di
ricorso.

3. Analogo giudizio di inammissibilità deve esprimersi con riferimento al
terzo motivo di ricorso, con cui si censurava l’incongruità dosimetrica del
trattamento sanzionatorio irrogato al Pino, in relazione alla mancata concessione
delle attenuanti generiche.
Deve, in proposito, rilevarsi che risulta destituito di fondamento l’assunto
difensivo secondo cui nel provvedimento impugnato non si faceva adeguato
riferimento a tali profili dosimetrici, atteso che, su di essi, la Corte territoriale si
soffermava analiticamente a pagina 4, evidenziando che la quantificazione della
pena irrogata conseguiva alla condizione di soggetto gravato da numerosi
precedenti penali del Pino, attestata dalle condanne annotate sul suo casellario
giudiziale.
A fronte di tale condizione anagrafica, nel caso di specie, non emergevano
elementi positivi che consentissero di formulare un giudizio prognostico
favorevole al Pino, ai fini della concessione delle attenuanti generiche invocate in
suo favore, su cui la Corte territoriale, escludendone l’applicazione, si esprimeva
con un percorso argornentativo ineccepibile.
4

Comune di Terme Vigliatore.

In presenza di tali univoci indicatori processuali, la Corte di appello di
Messina effettuava una valutazione dosimetrica congrua del fatto illecito
contestato al Pino, tenendo conto del fatto che le attenuanti generiche invocate
in favore del ricorrente mirano ad adeguare la pena alla globalità degli elementi
che la connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali
riscontrate con riferimento alla posizione dell’imputato. La necessità di un
giudizio che coinvolga tale posizione nel suo complesso – e che impediva la
concessione al Pino delle attenuanti generiche – è sintetizzata dal principio di

oggetto di benevola e discrezionale “concessione” del giudice, ma come il
riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè
tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen., che presentano
tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva,
particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (cfr. Sez. 6, n.
2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804).
Questa ragioni impongono di ritenere inammissibile il terzo motivo di
ricorso.

4. Per queste ragioni il ricorso proposto nell’interesse di Vincenzo Pino deve
essere dichiarato inammissibile, con la sua condanna al pagamento delle spese
processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma
alla Cassa delle ammende, congruamente determinabile in 1.000,00 euro, ai
sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 novembre 2015.

diritto secondo cui: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA