Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14240 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 14240 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE SIMONE DARIO N. IL 08/10/1959
avverso la sentenza n. 50/2009 CORTE ASSISE APPELLO di
NAPOLI, del 20/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. re«
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 12/11/2015

RILEVATO IN FATTO
1. La Corte di assise di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata emessa
il 20 ottobre 2014, ha confermato quella della Corte di assise di Santa Maria
Capua Vetere con la quale l’appellante de Simone Dariol in coprerms6- con
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j era stato condannato alla pena di anni 14 di reclusione per
l’omicidio di Mario Diana, commesso in Casapesenna il 26 giugno 1985 con
premeditazione e al fine di agevolare l’attività dell’associazione di appartenenza
denominata clan dei Casalesi. Detta Corte, per quel che rileva in questa sede di

estinzione del reato per prescrizione, asseritamente maturata il 26 dicembre
2008 per effetto del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 8
della Legge 203 del 1991. Rigettava altresì la richiesta di concessione delle
circostanze attenuanti generiche.
1.1 Con specifico riferimento alla richiesta di declaratoria di estinzione del
reato per prescrizione, formulata dal difensore dell’imputato, i giudici, in
adesione all’indirizzo espresso sulla questione da questa Corte con le sentenze
n. 41.964 del 22 ottobre 2009 e n. 11.047 del 7 febbraio 2013, argomentavano
che il delitto di omicidio aggravato, punito con l’ergastolo, pur se commesso
prima della modifica dell’art. 157 cod. pen. ad opera della Legge n. 251 del
2005 e, quindi, nella vigenza della disciplina che limitava l’applicabilità della
prescrizione ai soli reati puniti con pena temporanea, era imprescrittibile. Il
calcolo delle aggravanti e delle attenuanti non produceva effetti per i reati puniti
con la pena dell’ergastolo. La nuova formulazione dell’art. 157 cod. pen.
(rispetto al quale la precedente previsione si pone in una linea di continuità)
aveva recepito il principio di diritto per cui i reati puniti con la pena
dell’ergastolo devono ritenersi imprescrittibili.
1.2. Quanto alla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, la
Corte distrettuale escludeva di poter valutare gli stessi elementi posti a
fondamento del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 8 cit.
Riteneva in proposito fattori ostativi, non contraddetti da indicazioni di segno
contrario, il movente dell’azione delittuosa, le modalità esecutive dell’omicidio, il
ruolo di esecutore, i gravi ed allarmanti precedenti penali.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite
il difensore di fiducia, De Simone Dario, il quale formula le seguenti censure.
2.1. Erronea applicazione della legge penale con riferimento all’omessa
declaratoria di estinzione per prescrizione del reato, avvenuto il 26 giugno
1985. Doveva trovare applicazione la previgente e più favorevole
formulazione dell’art. 157 cod. pen., considerato anche l’intervenuto
riconoscimento dell’attenuante dell’art. 8 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 che
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legittimità, rigettava la richiesta del difensore volta ad ottenere la declaratoria di

comportava ex lege la sostituzione della pena dell’ergastolo con quella della
reclusione da dodici a venti anni. Erroneamente la Corte di assise di appello
aveva respinto la richiesta difensiva richiamando decisioni di legittimità,
contraddette da altre che avevano ricollegato il decorso del termine della
prescrizione non alla fattispecie astratta, ma a quella come ritenuta in
sentenza. Per effetto del riconoscimento della circostanza attenuante speciale
della dissociazione il reato era punito con pena temporanea ed il termine di
prescrizione massima era maturato il 26 dicembre 2008. Il ricorrente cita
prescrittibilità del delitto di omicidio in conseguenza del riconoscimento
dell’attenuante speciale dell’art. 8 cit.
2.2. Violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti
generiche, tenuto conto anche dell’intervenuto riconoscimento di quella di cui
all’art. 8 d.l. n. 152 del 1991.
Richiamata la funzione delle circostanze attenuanti generiche di consentire
una graduazione della pena da irrogare in concreto, afferma che la Corte aveva
omesso di valutare il comportamento processuale dell’imputato, il suo completo
cambiamento di vita e la cessazione della pericolosità sociale.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’impugnazione è basata su motivi infondati e va respinta.

2.

Quanto al primo motivo, effettivamente, come si evince dalla

giurisprudenza riportata nella sentenza impugnata e nel ricorso, nella
giurisprudenza di questa Corte, in casi analoghi a quello sottoposto all’esame del
Collegio, si è registrato un contrasto interpretativo in ordine alla prescrizione del
reato di omicidio.
2.1. Secondo un primo indirizzo, il reato punito con la pena dell’ergastolo
commesso prima dell’entrata in vigore della legge con la L. 5 dicembre 2005
n. 251, che espressamente esclude l’estinzione per prescrizione di tali delitti,
è imprescrittibile, pur in assenza di una specifica disposizione in tal senso. A
ragione, si richiama il tenore letterale del previgente art. 157 cod. pen. che, nel
disciplinare la prescrizione per i reati puniti con le pene della reclusione,
dell’arresto, della multa e dell’ammenda, esclude,

a contrariis, dall’ambito

applicativo dell’art. 157 cod. pen. i reati per i quali è prevista astrattamente la
pena dell’ergastolo.
2.2. Il diverso orientamento ritiene necessario tenere conto del concreto
trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice e, in particolare, del
riconoscimento di eventuali circostanze attenuanti e del loro giudizio di
comparazione, in termini di equivalenza o di prevalenza, rispetto ad
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alcune sentenze di questa Corte che si esprimono nel senso della

eventuali aggravanti, con conseguente sostituzione della pena dell’ergastolo
con quella della reclusione e applicazione dei parametri previsti dall’art. 157,
comma 1, nn. 1, 2, 3. 4, cod. pen., nella precedente formulazione.
2.3. Tuttavia, la disputa interpretativa ha trovato composizione nella
decisione delle sezioni Unite emessa il 24/9/2015, ric. Trubia, che questo
Collegio condivide e fa propria, che ha affermato l’imprescrittibilità del reato
di omicidio aggravato, anche se commesso prima della modifica dell’art.
157 cod. pen. per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251. La

“Questione controversa: Se il delitto punibile in astratto con la pena
dell’ergastolo, commesso prima della modifica dell’art. 157 cod. pen.
per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251, sia imprescrittibile, pur
in presenza del riconoscimento di circostanza attenuante dalla quale
derivi l’applicazione di pena detentiva temporanea. Soluzione adottata:
Affermativa”.
3. In relazione al secondo motivo, la Corte di secondo grado ha indicato i
fattori ostativi alla concessione delle attenuanti generiche nei termini riportato
sub 1.2. del “fatto”.
Si osserva che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il
principio secondo il quale, in tema di reati di criminalità organizzata, il
riconoscimento della circostanza attenuante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 8,
convertito nella L. n. 203 del 1991, non implica necessariamente, data la
diversità dei relativi presupposti, il riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche, le quali si fondano su una globale valutazione della gravità del fatto e
della capacità a delinquere del colpevole (così, tra le diverse, Sez. 6, n. 20145
del 15/04/2010, Cantiello e altri, Rv. 247387; Sez. 1, n. 14527 del 03/02/2006,
Cariolo e altri, Rv. 233938; Sez. 1, n. 26003 del 21/05/2003, Tangredi, Rv.
224995): con l’inevitabile conseguenza che non è consentito utilizzare gli
elementi posti a fondamento della concessione della circostanza attenuante ad
effetto speciale della cosiddetta “dissociazione attuosa”, prevista dal suddetto
art. 8, una seconda volta anche per giustificare “automaticamente” il
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, perché ciò condurrebbe a
un’inammissibile ripetuta valorizzazione dei medesimi elementi (in questo senso
Sez. 5, n. 34574 del 13/07/2010, Russo, Rv. 248176).
Di tale principio la Corte di assise di appello di Napoli ha fatto buon governo,
evidenziando come il comportamento collaborativo del De Simone fosse stato
elemento idoneo a giustificare il riconoscimento della considerata attenuante ad
effetto speciale, ma non potesse legittimare la concessione anche delle
circostanze attenuanti generiche, secondo quanto già esposto. Il motivo di
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decisione, di cui è disponibile solo l’informazione provvisoria, recita

ricorso pone in luce aspetti (esposti al punto sub 2.2. del “fatto”) che attengono
alla collaborazione prestata, e che sono stati già valorizzati ai fini del
riconoscimento della speciale attenuante.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2015
Il Consigliere estensore

P.Q.M.

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