Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1424 del 04/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 1424 Anno 2014
Presidente: GENTILE DOMENICO
Relatore: CAMMINO MATILDE

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
CRISCI Mariano n. Arienzo il 2 giugno 1973
avverso l’ordinanza di inammissibilità dell’appello emessa il 20 luglio 2012 dalla Corte
di appello di L’Aquila

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
letta la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. Vito D’Ambrosio, che
ha chiesto il rigetto del ricorso;
osserva:

Data Udienza: 04/10/2013

z
Considerato in fatto
1. Con ordinanza datata 17 luglio 2012, depositata in data 20 luglio 2012, la
Corte di appello di L’Aquila ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto da
Crisci Mariano avverso la sentenza del Tribunale di Teramo del 3 febbraio 2011
(depositata 1’8 febbraio 2011) per tardività, in quanto l’appello era stato proposto il 21
marzo 2011 e, quindi, oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito

grado avesse riservato un termine per il deposito più lungo di quello previsto dalla
legge.
2. Avverso la predetta ordinanza il Crisci ha proposto, tramite il difensore,
ricorso per cassazione. Con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione agli
artt.544 e 585 c.p.p. in quanto la motivazione della sentenza di primo grado era stata
depositata nel termine di legge e l’imputato aveva diritto di proporre impugnazione
entro trenta giorni dalla scadenza del termine ordinario (18 febbraio 2011); ciò era
puntualmente avvenuto perché l’ultimo giorno -il 20 marzo 2011- era domenica e
l’appello era stato presentato il 21 marzo 2011. Nei motivi aggiunti si ribadivano le
medesime argomentazioni.
3. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto si era
fatta, a sui giudizio, corretta applicazione dell’art.585 co.2 lett.b) c.p.p.

“essendo

stata data lettura del provvedimento in udienza ed essendo l’imputato assente e non
contumace”(Cass. sez.IV 7 maggio 2008 n.22623, Vergallo RV239894).

Ritenuto in diritto
4. Il ricorso è fondato.
Va premesso che la sentenza emessa all’esito del giudizio abbreviato è assimilata,
quanto ai termini per l’impugnazione, a quella dibattimentale e pertanto tali termini
decorrono dai diversi momenti specificati nelle lettere b) e c) dell’art. 585, comma
secondo, cod. proc. pen. ed hanno la diversa durata stabilito dal primo comma dello
stesso articolo in rapporto al tempo impiegato dal giudice per la redazione della
motivazione (Cass. sez.IV 26 febbraio 2008 n.12377, Servedio).
Nel caso di specie la sentenza di primo grado è stata emessa, all’esito del giudizio
abbreviato, il 3 febbraio 2011. Il giudice non ha indicato nel dispositivo un termine

della sentenza pronunciata, in assenza dell’imputato, senza che il giudice di primo

più lungo di quello previsto dall’art.544 comma 2 c.p.p. (quindici giorni) e la
motivazione è stata depositata 1’8 febbraio 2011.
Ai sensi dell’art.585 comma 1 lett.b) c.p.p. il termine per impugnare, in caso di
motivazione non contestuale, è di trenta giorni e decorre, come previsto dall’art.585
co.2 lett.c) c.p.p., dalla scadenza del termine stabilito dalla legge (18 febbraio 2011).

marzo 2011), l’appello presentato il 21 marzo 2011 doveva essere ritenuto
tempestivo.
La Corte territoriale ha erroneamente calcolato, come riconosciuto anche nel
provvedimento a f.13 con il quale è stata rigettata l’istanza di revoca dell’ordinanza di
inammissibilità dell’appello, il termine per impugnare a partire dalla data del deposito
della sentenza della motivazione della sentenza di primo grado e non da quella di
scadenza del termine di deposito stabilito dalla legge.

4. L’ordinanza impugnata va quindi annullata senza rinvio e gli atti dovranno
essere trasmessi alla Corte di appello di L’Aquila per il giudizio.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di
appello di L’Aquila per il giudizio di appello.
Roma 4 ottobre 2013
il cons. est.

Considerata la proroga di un giorno della scadenza del termine per impugnare (20

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