Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14237 del 17/03/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 14237 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
O’DONOGHUE FREDDIE N. IL 28/10/1994
O’DONOGHUE PATRICK N. IL 31/07/1997
ANTON ADRIAN N. IL 28/02/1974
avverso l’ordinanza n. 40/2015 TRIB. LIBERTA’ di BOLZANO, del
15/12/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
QAA Llette/sentiré le conclusioni del PG Dott.

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Udit i di ensor Avv.;

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Data Udienza: 17/03/2016

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RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Bolzano, sezione per il riesame delle misure coercitive,
confermava il sequestro probatorio delle somme rinvenute nella disponibilità
degli indagati ritenendole provento del reato di truffa.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore degli
indagati che deduceva:
sia sul

concorso dei ricorrenti nel reato attribuito all’originario indagato Mattew Dalton
Si deduceva la carenza di elementi indiziari nei confronti degli odierni indagati
tenuto conto che le denunce risultavano indirizzate nei confronti di Mattew
Dalton, mentre non emergeva alcun elemento a carico degli odierni indagati;
2.2. violazione di legge e mancanza assoluta di motivazione in ordine al vincolo
di pertinenzialità delle somme sequestrate rispetto al reato contestato.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla finalità perseguita
con il sequestro di denaro.

3.

Il Procuratore generale concludeva con requisitoria scritta

per la

inammissibilità del ricorso

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
1.1. Il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui il denaro non può essere
sottoposto a sequestro probatorio in assenza di specifici elementi dai quali sia
desumibile che la prova del reato discenda non dal semplice accertamento
dell’esistenza di un quantitativo di denaro che costituisce corpo del reato, ma dal
denaro stesso, nella sua materialità, che si intende sequestrare (Cass. sez. 3, n.
36961 del 27/05/2015, dep. 2015, Rv. 265009). Il denaro, infatti, anche
qualora costituisca corpo del reato, può essere oggetto di sequestro probatorio a
condizione che le banconote o le monete sequestrate abbiano una specifica
connotazione identificativa in relazione al fatto da provare, essendo altrimenti
sufficiente la documentazione del possesso di una determinata somma di denaro.
(Cass. sez. 5, n. 4605 del 27/11/2015, dep. 2016, Rv. 265622).
Eventuali esigenze cautelari identificabili nella necessità di evitare la
commissione di altri reati, possono essere utilmente contrastate con il diverso
strumento del sequestro preventivo, che ha una funzione cautelare e non
probatoria.

2.1. vizio di legge e mancanza assoluta di motivazione sia sul fumus

1.2. Nel caso di specie il denaro veniva vincolato con sequestro probatorio
malgrado l’assenza di specifici elementi identificativi che lo rendessero
infungibile, con conseguente necessità di utilizzare uno strumento funzionale
alla preservazione della prova come il sequestro probatorio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata ed il decreto di sequestro disponendo

Così deciso in Roma, il giorno 17 marzo 2016

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

la restituzione del denaro in sequestro agli aventi diritto.

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