Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1423 del 17/02/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1423 Anno 2016
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: MAGI RAFFAELLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PITROLO ANTONINO N. IL 18/06/1957
avverso la sentenza n. 8/2014 CORTE ASSISE APPELLO di
CATANIA, del 28/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;

Data Udienza: 17/02/2015

IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa in data 28 aprile 2014 la Corte di Assise d’Appello di
Catania confermava la decisione emessa in primo grado dalla Corte di Assise in
data 8 ottobre 2013 nei confronti di Pitrolo Antonino.
Con tali conformi decisioni di merito è stata affermata la penale responsabilità di
Pitrolo Antonino in relazione alla contestazione di omicidio commesso in data 11
ottobre 1995. La pena, ritenuto applicabile l’art. 8 d.l. n.152 del 1991, è stata
commisurata in anni dodici di reclusione.

concernono essenzialmente il diniego delle circostanze attenuanti generiche,
oggetto di conferma.

2.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del

difensore – Pitrolo Antonino, deducendo vizio di motivazione sul tema in rilievo.
La dissociazione dal gruppo malavitoso aveva una autonoma valenza, ulteriore
rispetto a quella della collaborazione con la giustizia, e doveva – in tesi determinare l’applicazione della norma di cui all’art. 62 bis cod.pen.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi
addotti.
Ed invero questa Corte ha più volte ribadito che gli elementi posti a base della
concessione della speciale circostanza attenuante di cui all’art. 8 d.l. n. 152 del
1991 (cd. dissociazione attuosa) non possono essere utilizzati una seconda volta
per giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (di
recente, Sez. VI n. 49820 del 5.12.2013).
Da ciò deriva l’inconsistenza della doglianza, posto che il «dissociarsi dagli altri»
, essendo fatto previsto dalla norma in parola (art. 8) come presupposto del
riconoscimento della attenuante, assorbe in essa la valenza della scelta e,
pertanto, il cambiamento dello stile di vita è elemento ‘consumato’ dal
riconoscimento dell’attenuante ad effetto speciale.
Dunque solo l’eventuale apprezzamento di «circostanze diverse ed atipiche» può
dar luogo ad una ulteriore attenuazione del trattamento sanzionatorio, posto che
a tal fine deve comunque sussistere un ‘dato fattuale’ cui ancorare la valutazione
giudiziale di individualizzazione del trattamento sanzionatorio.
L’applicazione della norma di cui all’art. 62 bis cod.pen. necessita – infatti – di un
concreto substrato cognitivo e di una adeguata motivazione, nel senso che è da
escludersi l’esistenza di un generico potere discrezionale del giudice di riduzione
dei limiti legali della sanzione, dovendo di contro apprezzarsi e valorizzarsi un

2

Per quanto concerne le valutazioni operate in secondo grado, le stesse

«aspetto» del fatto o della personalità risultante dagli atti del giudizio (tra le
molte Sez. VI 28.5.1999 n. 8668).
Del tutto coerente e logica risulta, pertanto, la motivazione espressa nel
provvedimento impugnato che, anche valorizzando il ruolo svolto all’epoca dal
ricorrente e la particolare gravità del fatto, ha negato la ricorrenza di tali indici di
attenuazione.
Gli argomenti spesi nel ricorso appaiono del tutto inconsistenti e non si
confrontano con la reale motivazione espressa nel provvedimento impugnato.

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 17 febbraio 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue dì diritto la

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