Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1423 del 04/10/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 1423 Anno 2014
Presidente: GENTILE DOMENICO
Relatore: CAMMINO MATILDE

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
MURACA Francesco n. Nicastro (ora Lamezia Terme) il 25 agosto 1956
avverso l’ordinanza di archiviazione emessa il 17 gennaio 2012 dal giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Lamezia Terme

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. M. Giuseppina
Fodaroni, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
osserva:

Data Udienza: 04/10/2013

Z-

Considerato in fatto
1. Con ordinanza in data 17 gennaio 2012 il giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Lamezia Terme, a scioglimento della riserva formulata al termine della
camera di consiglio fissata ex art.410 c.p.p., ha disposto l’archiviazione del
procedimento contro Falcone Francesco in ordine ai reati di usura ed estorsione ai
danni di Muraca Francesco.

2. Avverso la predetta ordinanza la persona offesa Muraca Francesco ha
proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione.

2.1

Con il primo motivo si deduce l’inosservanza o erronea applicazione della

legge penale in relazione agli artt.644 c.p. e 132 D.Lgs.385/93 essendo stata disposta
l’archiviazione in ordine al reato di usura nei confronti del Falcone per il solo fatto che
il Muraca era indiziato del reato di calunnia per aver accusato il Falcone di usura,
senza invece tener conto della documentazione prodotta dalla difesa dell’opponente
all’udienza camerale.

2.2 Con il secondo motivo si eccepisce l’illegittimità costituzionale dell’art.409
co.6 c.p.p. in relazione agli artt.3, 24 comma 2, 111 comma 7 e 112 Cost. in quanto il
provvedimento di archiviazione nell’affermare che il sistema dello sconto-assegni, con
le modalità e con i costi praticati dal Falcone Francesco ai danni di Muraca Francesco,
non è previsto dalla legge come reato assumerebbe il carattere di sentenza e
renderebbe non pertinente il rimedio della riapertura delle indagini, né praticabili
ulteriori diverse forme di impugnazione.

Ritenuto in diritto
3. Il ricorso è inammissibile.

3.1 n primo motivo è manifestamente infondato.
L’art.409 co.6 c.p.p. prevede, infatti, che l’ordinanza di archiviazione è
ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall’art.127 co.5 c.p.p., che
sanziona con la nullità la mancata osservanza delle norme concernenti la citazione e
l’intervento delle parti in camera di consiglio. Ne consegue che non è mai consentito il
ricorso per cassazione per motivi diversi, cioè attinenti al merito della notitia criminis,
e che, quindi, è inammissibile il ricorso proposto dalla persona offesa nel quale si
censuri la motivazione, posto che tale ipotesi non rientra tra quelle previste di
violazione del contraddittorio (Cass. Sez.Un. 9 giugno 1995 n.24, Bianchi; sez.I 3
febbraio 2010 n.9440, Di Vincenzo).

L,

3.2 Quanto al secondo motivo, la Corte rileva la

manifesta infondatezza

dell’eccezione di legittimità costituzionale, oltre che la genericità della sua
formulazione. Il provvedimento di archiviazione, infatti, non può avere efficacia di
giudicato o comunque preclusiva alla riapertura delle indagini, rimanendo sempre
esperibile l’attivazione della procedura per la riapertura delle indagini ai sensi
dell’art.414 c.p.p..

ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa
delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in
euro 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Roma 4 ottobre 2013

il cons. est.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del

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