Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14222 del 13/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14222 Anno 2016
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HALILOVIC DANGO N. IL 22/05/1982
avverso la sentenza n. 14010/2006 CORTE APPELLO di TORINO, del
08/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 13/01/2016

Motivi della decisione
Halilovic Dango ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Torino in data 8.10.2014, con la quale è stata confermata
la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Verbania, sezione distaccata di
Domodossola, il giorno 11.01.2006, in relazione ai delitti di furto aggravato indicati
in rubrica.
Con unico motivo l’esponente rileva che il termine di prescrizione risultava

riguardo, la parte sottolinea che talune ipotesi di furto sono contestate in forma
tentata; e che al prevenuto è contestata la recidiva specifica ed infraquinquennale,
ma non la recidiva reiterata, di cui al comma IV, dell’art. 99, cod. pen.
Il ricorrente ha depositato memoria, con la quale insiste nel richiedere
l’annullamento della sentenza impugnata, essendo la prescrizione del reato
maturata prima della sentenza di appello ed erroneamente non rilevata dal giudice
del gravame.
Il ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile.
Applicando il regime prescrizionale oggi vigente, che risulta in concreto più
favorevole, atteso che il termine ordinario di prescrizione per i furti pluriaggravati
risulta pari ad anni dieci, laddove, secondo il previgente disposto di cui all’art. 157,
cod. pen., il termine sarebbe risultato pari ad anni quindici, deve osservarsi che
alcuna delle fattispecie in addebito risultava estinta per prescrizione alla data dell’8
ottobre 2014, in cui intervenne la pronuncia della Corte di Appello.
Ed invero, il computo della pena relativo alle fattispecie di furto
pluriaggravato contestate a Dango Halilovic, ai fini di interesse, impone i rilievi che
seguono.
Come noto, la prescrizione estingue il reato, decorso il tempo
corrispondente al massimo della pena edittale, relativa al reato per cui si procede.
Al riguardo, l’art. 157, comma 2, cod. pen., stabilisce che occorre tenere conto da
un lato del tentativo, dall’altro delle circostanze aggravanti ad effetto speciale.
E bene: applicata la diminuzione di un terzo per il tentativo – che viene in
rilievo rispetto ai capi A) e C) della rubrica – sulla pena base di anni dieci di
reclusione (stabilita ai sensi dell’art. 625, comma 2, cod. pen.), si perviene alla
pena di anni sei e mesi otto di reclusione; detta pena, stante la contestata recidiva
specifica ed infraquinquennale, ex art. 99, comma 2, cod. pen., deve essere
aumentata della metà, pervenendosi così alla pena di anni dieci. Tenuto conto degli
intervenuti atti interruttivi, ai sensi dell’art. 161, comma 2, cod. pen., il termine
prescrizionale deve essere poi aumentato della metà, pervenendosi così al termine
massimo di anni quindici.

già decorso alla data in cui venne pronunciata la sentenza oggi impugnata. Al

Detto termine, rispetto alle fattispecie di reato per cui si procede,
commesse il 3.05.2003 ed il 30.04.2003, non risultava altrimenti decorso, alla data
dell’8.10.2014, in cui venne pronunciata la sentenza oggi impugnata. Né risulta
successivamente maturato, nelle more del presente giudizio.
Per quanto detto, il presente ricorso risulta manifestamente infondato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, che si impone, segue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 13 gennaio 2016.

favore della Cassa delle Ammende, liquidata come a dispositivo.

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