Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14221 del 13/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14221 Anno 2016
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEKSHIU GRAMOZ N. IL 05/08/1985
avverso la sentenza n. 4290/2013 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
20/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;

Data Udienza: 13/01/2016

In fatto e in diritto
Gramoz Bekshiu ha proposto, a mezzo del difensore, ricorso per Cassazione avverso la sentenza
di appello indicata in epigrafe, emessa nel procedimento suo carico per plurimi episodi di illecita
detenzione e cessione di sostanza stupefacente, deducendo vizio di motivazione in ordine al
mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui al V comma art. 73 d.p.r. 309/90, atteso l’attività del
tutto marginale del predetto, riconducibile al cd “spaccio di strada”

vizio di motivazione, censure di merito involgenti un diversa valutazione delle risultanze
processuali non consentita in sede di legittimità, in presenza di una sentenza che fornisca una
congrua motivazione, esente da vizi logici e giuridici (Cass. S.U.n.12 del 31.5.00, S.U. n.47289 del
24.9.03, sez III n.40542 del 12.10.07, sez IV n.4842 del 2.12.03).
Nel caso in esame la sentenza impugnata presenta un apparato argomentativo del tutto congruo ed
esauriente anche sui punti oggetto delle censure proposte in questa sede, conforme ai principi
enunciati dalla Suprema Corte secondo cui “in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve
entità di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, anche all’esito della formulazione
normativa introdotta dall’art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014), può essere
riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato
qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione
(mezzi, modalità e circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti
dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul
giudizio”
Sez. 3, Sentenza n. 23945 del 29/04/2015 Ud. (dcp. 04/06/2015)

Rv. 263651,

Sez. 3, Sentenza n. 27064 del 19/03/2014 Ud. (dep. 23/06/2014 ) Rv. 259664
Sez. U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010 Ud. (dep. 05/10/2010) Rv. 247911
Alla stregua degli indici di offensività della condotta individuati dalla Suprema Corte, nel caso in
esame si deve escludere l’ipotesi di lieve entità avuto riguardo al considerevole quantitativo dello
stupefacente (gr. 102 di cocaina, superiore di tredici volte il quantitativo massimo detenibile e da
cui erano ricavabili oltre 60 dosi), alla predisposizione di undici dosi già confezionate, ad ulteriore
riprova della destinazione allo spaccio, e alla modalità della condotta indicative di stabile
professionale inserimento nel mercato della droga..
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 favore della cassa
delle ammende.

Il ricorso è manifestamente infondato ed è anche inammissibile perché introduce, sotto forma di

P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13.1.2016

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