Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14218 del 13/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14218 Anno 2016
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIACOMETTI ROBERTO N. IL 03/12/1981
avverso la sentenza n. 4376/2014 GIP TRIBUNALE di MANTOVA,
del 06/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 13/01/2016

Motivi della decisione
Giacometti Roberto ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
del G.i.p. del Tribunale di Mantova in data 6.02.2015, con la quale, ai sensi dell’art.
444 cod. proc. pen., è stata applicata la pena concordata dalle parti, in ordine alla
contestata violazione della disciplina in materia di sostanze stupefacenti. Al
prevenuto si addebita la detenzione di una partita di hashish pari a gr. 1.034, oltre
ad una aliquota di gr. 69,5 di cocaina.

circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma VII, d.P.R. n. 309/1990.
Con il secondo motivo la parte deduce il vizio di motivazione per la mancata
applicazione della fattispecie di cui al V comma, dell’art. 73, citato.
Il ricorso è inammissibile.
Si osserva che questa Suprema Corte ha ripetutamente affermato il
principio di diritto in base al quale l’obbligo della motivazione della sentenza non
può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di
patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato
all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di
provare i fatti dedotti nell’imputazione. Ciò implica che il giudizio negativo circa la
ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen. deve essere
accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle
deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di
cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una
motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta
la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di
proscioglimento ex art. 129 (Sez. U. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. U. 27
dicembre 1995, Serafino). Tale orientamento è stato concordemente accolto dalla
giurisprudenza successiva. Anche per ciò che riguarda gli altri tratti significativi
della decisione, che riguardano precipuamente la qualificazione giuridica del fatto,
la continuazione, l’esistenza e la comparazione delle circostanze, la congruità della
pena e la sua sospensione, la costante giurisprudenza di questa Corte, nel solco
delle enunciazioni delle Sezioni unite, ha affermato che la motivazione può ben
essere sintetica ed a struttura enunciativa, purché risulti che il giudice abbia
compiuto le pertinenti valutazioni. Né l’imputato può avere interesse a lamentare
una siffatta motivazione censurandola come insufficiente e sollecitandone una più
analitica, dal momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la
volontà pattizia del giudicabile.
D’altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita
rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa. Ne consegue, come questa
Suprema Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l’imputato non può

L’esponente, con il primo motivo, si duole del mancato riconoscimento della

prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal
medesimo accettato. Del resto, nel caso di specie, il giudice ha espressamente
considerato che la qualificazione giuridica del fatto e l’applicazione e comparazione
delle circostanze prospettate dalle parti erano corrette. E ciò con specifico
riferimento alle attenuanti generiche, stante la circostanziata ammissione
dell’addebito.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del

favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di 1.500,00 euro in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 13 gennaio 2016.

ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in

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