Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1421 del 09/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 1421 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Ciconte Domenico, nato a Sorianello il 22.3.1960,
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, Sezione 2^ penale, in
data 20.6.2013.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott.ssa Elisabetta
Cesqui, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile,
Udito il difensore che ha concluso per l’accoglimento del ricorso,

ritenuto in fatto

Con sentenza del 22.1.2009 il Tribunale di Vibo Valentia dichiarò Ciconte
Domenico responsabile del reato di truffa e del reato di tentata violenza privata,

Data Udienza: 09/01/2014

unificati sotto il vincolo della continuazione e lo condannò alla pena di mesi 7 di
reclusione ed C 300,00 di multa.
Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame ma la Corte d’appello
di Catanzaro, con sentenza del 20.6.2013, confermò la decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione l’imputato deducendo:
1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’insussistenza
dell’elemento soggettivo (da intendersi oggettivo) del reato di tentata
violenza privata in quanto non sarebbe stata posta in essere alcuna

effetto intimidatori posto che la denunzia ha seguito il suo corso;
2. vizio di motivazione in relazione al reato di truffa poiché non si da conto
della artificiosità della condotta prodromica alla consumazione del fatto;
la condotta dell’imputato scevra da dissimulazioni proverebbe la
mancanza dell’elemento soggettivo;
3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle
attenuanti generiche;
4. violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della
circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. avendo la persona
offesa recuperato buona parte della merce.

Considerato in diritto

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, svolge censure di
merito e costituisce mera reiterazione dei corrispondenti motivi di appello.
La Corte territoriale ha disatteso sia la doglianza relativa all’elemento
soggettivo del reato di tentata violenza privata che alla mancanza di violenza o
minaccia, rilevando che è sufficiente la minaccia implicita e che il reato non è
escluso dal fatto che la vittima non adotti la condotta richiesta, ricostruendo la
vicenda (p. 2 e 3 motivazione sentenza impugnata).
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, svolge censure di
merito ed è mera reiterazione del relativo di appello.
La Corte d’appello ha rilevato che la condotta dell’imputato aveva creato in
capo alla persona offesa un affidamento privo di contenuto e la finalità
ingannatoria (p. 3 motivazione sentenza impugnata).
Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La Corte di merito ha escluso che le attenuanti generiche potessero essere
riconosciute alla luce dei precedenti penali dell’imputato sottoposto a
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

violenza o minaccia da parte di Ciconte e non vi sarebbe stata alcun

La Corte territoriale ha escluso che il danno fosse tenue in quanto la
somma non pagata era di C 12.000,00 ed è irrilevante il successivo recupero di
parte della merce.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della

ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga ento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle amm nde.

Così deliberato in data 9.1.2014.

/

Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in

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