Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1420 del 09/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 1420 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
De Nisi Gabriele, nato a Torino il 9.2.1963,
avverso la sentenza del Tribunale di Torino in data 17.11.2008.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott.ssa Elisabetta
Cesqui, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile,

ritenuto in fatto

Con sentenza del 17.11.2008, il Tribunale di Torino dichiarò De Nisi
Gabriele responsabile del reato di cui all’art. 712 cod. pen. e – con la diminuente
per il rito abbreviato – lo condannò alla pena di € 200,00 di ammenda.

Data Udienza: 09/01/2014

Avverso tale pronunzia il difensore dell’imputato propose appello
(convertito in ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza non appellabile)
deducendo:
1. insussistenza dell’elemento oggettivo del reato in quanto desunto solo
dalle dichiarazioni spontanee dell’imputato rese nell’immediatezza del
fatto, che non sarebbero verosimili in quanto merce del valore e volume
di quella sequestrata non verrebbe venduta in giorno festivo ed in ora
diurna e non risulta denunziata una provenienza illecita;

2. insussistenza dell’elemento soggettivo del reato in quanto l’imputato
sarebbe portatore di deficit mentale; la difesa, con memoria depositata al
P.M. aveva indicato l’Istituto di cura ed il medico curante ed il Giudice
avrebbe dovuto disporre l’acquisizione della relativa documentazione, che
avrebbe dimostrato l’inattendibilità soggettiva dell’imputato.

Considerato in diritto

Il ricorso svolge censure di merito (essendo stato peraltro redatto quale
appello) non consentite in questa sede.
L’imputato aveva spontaneamente dichiarato ai Carabinieri, che lo avevano
trovato in possesso di due forme di prosciutto e di tre bottiglie di champagne,
pur un valore di circa 400,00 euro, di aver acquistato tali beni da un giovane,
probabilmente rumeno, alle 14.30 dello stesso giorno mentre era seduto in
piazza su una panchina per 100,00 euro. Il Tribunale ha ritenuto che tali
dichiarazioni da un lato provassero il reato contestato e dall’altro che non fossero
inficiate in punto di attendibilità dalla dedotta situazione di infermità, non
documentata.
Si tratta di valutazione di merito motivata in modo non manifestamente
illogico e quindi non sindacabile in questa sede.
Quanto alla doglianza circa il mancato accertamento da parte del Giudice
della situazione di infermità, va rilevato che mai è stata dedotta (neppure in sede
di impugnazione) l’esistenza di un vizio di mente e che il procedimento è stato
celebrato con rito abbreviato.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.

2

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i I ricorso e condanna il ricorrente al pag4nento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammehde.

Così deliberato in data 9.1.2014.

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