Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 142 del 22/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 142 Anno 2014
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 22/11/2013

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di TAGLIALATELA Giuliano, nato a
Napoli il 30.09.1986 avverso l’ordinanza n. 2848/2013 del Tribunale
di Napoli Sezione dodicesima penale in funzione di giudice del
riesame in data 22.04.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea
Pellegrino;
udita la requisitoria del sostituto procuratore generale dott. Gianluigi
Pratola, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza cautelare emessa dal giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Napoli in data 15.04.2013,

1

TAGLIALATELA Giuliano veniva attinto dalla misura cautelare degli
arresti domiciliari presso la struttura ospedaliera Cardarelli di Napoli
in relazione ai reati di cui agli artt. 628 commi 2 e 3, 337 cod. pen..
2.

Avverso detto provvedimento, nell’interesse di TAGLIALATELA
Giuliano, veniva proposto ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. avanti
al Tribunale di Napoli in funzione di giudice del riesame attraverso il
quale si procedeva a contestare la qualificazione giuridica del reato

di rapina impropria sostenendo la ricorrenza del più tenue delitto di
truffa, improcedibile per difetto di querela; in subordine, si chiedeva
derubricarsi il reato originariamente contestato nel delitto di furto
ovvero nel delitto di tentata rapina impropria.
3.

Con ordinanza in data 22.04/09.05.2013 il Tribunale di Napoli
Sezione dodicesima penale in funzione di giudice del riesame,
rigettava la richiesta confermando l’ordinanza impugnata.

4.

Avverso il provvedimento del Tribunale del Riesame di Napoli la
difesa di TAGLIALATELA Giuliano proponeva ricorso per cassazione
chiedendo l’annullamento dell’impugnata ordinanza lamentando
violazione di legge ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in
relazione all’erronea applicazione dell’art. 628 cod. pen., insufficiente
motivazione sul punto.
In particolare, il ricorrente ha reiterato avanti al giudice di legittimità
le medesime doglianze rivolte al giudice di merito in ordine alla
ritenuta ricorrenza del reato di truffa piuttosto che quello di rapina
impropria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile essendo il sostanziale
unico motivo proposto manifestamente infondato.

6.

Anzitutto è necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di
questa Corte delle decisioni adottate dal giudice del riesame dei
provvedimenti sulla libertà personale.
Secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide,
l’ordinamento non conferisce al giudice di legittimità alcun potere di
revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate
(ivi compreso lo spessore degli indizi) né alcun potere di
riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato (ivi

2

compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure
ritenute adeguate) trattandosi di apprezzamenti rientranti nel
compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta
l’applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del
riesame.
Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto
all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il

testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo
e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di
legittimità:
– l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno
determinato;
– l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle
argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento
(Cass., Sez. 6, n. 2146 del 25 maggio 1995 dep. 16 giugno 1995, rv.
201840; Cass., Sez. 1, n. 1700 del 20 marzo 1998 dep. 04 maggio
1998, rv. 210566).
Sempre in premessa, è utile ribadire la diversità dell’oggetto della
delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in
termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato,
rispetto a quella di merito, orientata invece all’acquisizione della
certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell’imputato (Cass.,
Sez. un. del 19 gennaio 2006, n. 36267; Cass., Sez. 1, del 01 aprile
2010, n. 19517).
7. Con riguardo al suindicato tema dei limiti del sindacato di legittimità,
delineati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., come
vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006,
questa Corte Suprema ha ripetutamente affermato che la predetta
novella non abbia comportato la possibilità, per il giudice della
legittimità, di effettuare un’indagine sul discorso giustificativo della
decisione finalizzata a sovrapporre una propria valutazione a quella
già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della
legittimità limitarsi a verificare l’adeguatezza delle considerazioni di
cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo
convincimento. La mancata rispondenza di queste ultime alle
acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale
motivo di ricorso qualora comporti il cd. travisamento della prova,

3

purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che
si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta
adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere
possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte
della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un
esame parcellizzato.
8.

Fermo quanto precede, si osserva come il ricorrente, con il motivo

giudice dell’impugnazione del merito ed alle quali è stata data
corretta e logica risposta non affetta da alcun vizio legittimante
ricorso di legittimità.
9.

Consegue pertanto l’inammissibilità del ricorso e, per il disposto
dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro
1.000,00

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deliberato in Roma il 22.11.2013

proposto, abbia ripercorso le medesime questioni sottoposte al

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