Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 142 del 07/11/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 142 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DIOP BABACAR N. IL 02/03/1966
avverso la sentenza n. 1356/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
15/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 07/11/2014
Diop Babacar ricorre avverso la sentenza 15.1.13 della Corte di appello di Napoli che ha
confermato quella in data 17.4.09 del Tribunale di S.M. Capua Vetere con la quale è stato
condannato alla pena — condizionalmente sospesa – , previa concessione di attenuanti generiche, di
mesi uno di reclusione ed € 500,00 di multa per il reato di cui all’art.474 c.p.
Deducono il ricorrente, con il primo motivo, violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per non
dai verbalizzanti avrebbe dovuto condurre ad una pronuncia assolutoria e non essere considerata
una mera valutazione tecnica proveniente da soggetti esperti in materia.
Con il secondo motivo si lamenta mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta congruità della
pena irrogata, alla luce anche della sottolineata assoluta tenuità del fatto contestato.
Osserva la Corte che il ricorso si presenta come manifestamente infondato, dal momento che i
giudici di appello, con motivazione del tutto congrua ed immune dai lamentati profili di
contraddittorietà, hanno evidenziato come i verbalizzanti non abbiano riferito di una grossolanità
della contraffazione dei marchi, bensì di una contraffazione inequivoca ai fini dell’accertamento
dell’illecito, dovendosi a ciò aggiungere che la norma di cui all’art.474 c.p. — come perspicuamente
rimarcato dai giudici di secondo grado — è posta a tutelare la fede pubblica e non la libera
determinazione dell’acquirente, trattandosi di reato di pericolo per la cui consumazione non è
richiesta l’avvenuta realizzazione dell’inganno nei confronti del singolo acquirente.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ,
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 7 novembre 2014
D
E. PC 8 TA-TA
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avere i giudici considerato che la valutazione in termini di grossolanità delle contraffazioni operata