Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1418 del 13/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 1418 Anno 2014
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da Peluso Roberto,
avverso la sentenza 23.5.13 della Corte d’Appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Carmine Stabile, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza 9.3.11 il Tribunale di Roma condannava Roberto Peluso per plurimi
delitti di ricettazione e falso materiale, mentre dichiarava estinti per prescrizione vari
reati di truffa ascritti all’imputato.
Con sentenza 23.5.13 la Corte d’Appello di Roma dichiarava estinti per intervenuta
prescrizione taluni dei delitti e, per l’effetto, riduceva la pena per le residue imputazioni,
confermando nel resto la pronuncia di prime cure.
Ricorreva personalmente Roberto Peluso contro la sentenza, di cui chiedeva
l’annullamento per un solo motivo con cui coltivava l’eccezione di nullità della notifica
del decreto di citazione diretta a giudizio in quanto avvenuta non nel domicilio di via
Mario Ruta n. 7 in Ostia da lui dichiarato il 23.2.04, bensì nel domicilio successivamente
eletto presso il proprio difensore: a riguardo il ricorrente sosteneva l’irrilevanza sia
dell’elezione di domicilio effettuata il 5.10.04, in quanto non contenente specifica

Data Udienza: 13/12/2013

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indicazione del numero di ruolo del processo cui si riferiva, sia di quella del 6.5.05, in
quanto avente ad oggetto solo una delle varie querele presentate nei suoi confronti dalle
più persone offese coinvolte nel processo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1- Il ricorso è manifestamente infondato.
Come correttamente segnalato dalla Corte territoriale, il ricorrente ha reiteratamente

Couyoumdjian) dapprima il 20.9.03 (con esplicito riferimento al presente processo), poi
il 5.10.04 e, infine, una terza volta con espresso riferimento ad una delle querele che
hanno dato origine al processo in corso.
Il fatto che l’elezione di domicilio del 5.10.04 non indichi espressamente il numero di
ruolo del processo è irrilevante, trattandosi di elezione pur sempre depositata agli atti del
presente processo e, in quanto tale, ad esso riferita, atteso che ex art. 162 c.p.p. il
domicilio eletto va comunicato “all’autorità che procede”.
Lo stesso dicasi per l’ultima, quella del 6.5.05, posto che il riferimento ad uno solo dei
reati ascritti all’imputato non restringe solo ad esso l’elezione di domicilio, che per sua
stessa natura e funzione segue il procedimento (e non il singolo reato), di guisa che è
valida ed efficace per tutte le imputazioni che ne siano oggetto.

2- All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle
Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 alla luce dei
profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale,
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 13.12.13.

manifestato l’elezione di domicilio presso il proprio difensore (sempre l’avv. Raffaella

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