Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1417 del 13/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 1417 Anno 2014
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da Fiore Daniele nato a Firenze il 17/5/1979
avverso la sentenza del 18/9/2012 della Corte d’appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. Carmine Stabile, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Vincenzo Alberto Bartimmo, in sostituzione
dell’avv. Giuseppe Larangio, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del
ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 18/9/2012, la Corte di appello di Firenze

confermava la sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Firenze del 27/10/2011, che aveva condannato Fiore Daniele alla pena di
anni cinque e mesi sei di reclusione ed C 1500,00 di multa per i reati a lui
1

Data Udienza: 13/12/2013

ascritti di cui agli artt. a) 628 commi 1 e 3 n. 1 e 3 bis cod. pen., b) 385
cod. pen., c) 61 n. 2, 81 cpv. 612 comma 2 cod. pen. d) 61 n. 2, 81 cpv.,
582 cod. pen., e) 628 comi 1 e 3 n. 1 e 3 bis cod. pen.
1.1.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello,

in punto di riconosciuta responsabilità dell’imputato in ordine al reato allo
stesso ascritto al capo e), in ordine all’integrazione dei reati di minacce di
lesioni nonché in ordine al trattamento sanzionatorio con riferimento alla

2.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo

difensore di fiducia, sollevando il seguente motivo di gravame: violazione
di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 62 bis cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile. E’, infatti, sufficiente osservare che si tratta di una
doglianza del tutto generica, e priva di qualsivoglia elemento di collegamento con
la vicenda concreta sottoposta all’esame della Corte; in quanto tale, del tutto
inidonea ad introdurre legittimamente il ricorso davanti a questa Corte.
Viceversa, la motivazione della Corte territoriale, peraltro doverosamente
ancorata ai profili fattuali della vicenda, appare esauriente e priva di evidenti vizi
logici. Nello specifico la Corte ha sottolineato che l’imputato non era meritevole
della concessione delle attenuanti generiche in considerazione del fatto che già in
passato si era reso responsabile di fatti analoghi e che i reati erano stati
commessi mentre si trovava agli arresti domiciliari. E sul punto, conformemente
all’orientamento espresso più volte da questa Corte, deve rilevarsi che la
sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. è
oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione
fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la
stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere
sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento
per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato
(Sez. VI n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; sez. II n. 3609 del
18/1/2011, Sermone, Rv. 249163). Ed ancora, nel motivare il diniego della
concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in
considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o
rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti
2

concessione delle attenuanti generiche ed alla riduzione della pena.

decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale
valutazione (Sez.VI n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

4.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi

dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dell’imputato che lo ha proposto al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore

costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si
stima equo determinare in € 1.000,00 .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 13 dicembre 2013

della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte

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