Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1415 del 22/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1415 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) INZERILLO ROSARIO N. IL 07/04/1944
avverso l’ordinanza n. 9/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
26/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 22/11/2012

IN FATTO E DIRITTO
INZERILLO Rosario propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa dalla Corte
d’appello di Palermo il 26 marzo 2012 con cui è stata rigettata la sua istanza di citazione nel procedimento di rinvio da annullamento dalla Corte di cassazione della sentenza emessa nei confronti suoi e di altri appellanti dalla stessa Corte d’appello, sentenza che l’INZERILLO non aveva impugnato con ricorso per cassazione ma che era stata annullata con riferimento
all’applicazione dell’aumento per recidiva e per continuazione con riferimento agli specifici ricorrenti, ma con espressa indicazione di estensione agli imputati non ricorrenti fra i quali
l’attuale ricorrente.
Il ricorso è inammissibile in quanto rivolto contro provvedimento non impugnabile, come ritenuto da costante giurisprudenza (Rv. 112380) rimanendo al prevenuto la possibilità di impugnazione della sentenza conclusiva del giudizio di rinvio nell’ipotesi in cui il motivo estensibile sia stato accolto, ma raccoglimento non sia stato a lui esteso (Rv. 120651).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi del!’ art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P . Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Ri a il 22 novembre 2012.

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