Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1414 del 13/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 1414 Anno 2014
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di
Salerno avverso la sentenza del Giudice di Pace di Salerno in data 24/1/2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.
Carmine Stabile, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO
1.

Con sentenza in data 24/1/2013 il Giudice di pace di Salerno dichiarava

non doversi procedere nei confronti di Botta Rocco in ordine ai reati allo stesso
ascritti di cui agli artt. a) 612 e 635 cod. pen. b) 81 cpv., 659 cod. pen., perché
estinti per intervenuta remissione della querela.

2.

Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione il Procuratore

Generale di Salerno eccependo, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc.

1

Data Udienza: 13/12/2013

pen., violazione di legge penale sostanziale ed in particolare l’art. 152 cod. pen.,
per non essere il reato di cui all’art. 659 cod. pen. procedibile a querela.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di
interesse del Procuratore Generale ricorrente. Difatti, pur essendo procedibile di
ufficio il reato di cui all’art. 659 cod. pen. ed avendo, quindi, errato il giudice di

all’intervenuta remissione della querela, ad oggi il reato in questione risulta
estinto per decorso dei termini massimi di prescrizione. Ciò determina, appunto,
la sopravvenuta carenza dell’interesse a ricorrere per Cassazione. Detta
conclusione si pone in linea con la definizione, ad opera delle sezioni unite di
questa Corte, della nozione di <

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