Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14120 del 12/01/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14120 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PERNA LUCIANO N. IL 05/12/1966
BARONE PASQUALE N. IL 28/10/1970
CAPASSO FRANCESCO N. IL 03/02/1990
avverso la sentenza n. 816/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
24/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI
DIOTALLEVI;
Data Udienza: 12/01/2016
Motivi della decisione
Barone Pasquale, Perna Luciano e Capasso Francesco ricorrono avverso la sentenza in
data 24 giugno 2014 della Corte d’appello di Napoli, con cui è stata confermata la condanna
per i reati di rapina aggravata e sequestro di persona, nonché, solo per Capasso Francesco,
per il reato di false dichiarazioni sulle generalità, e, chiedendone l’annullamento, deducono la
carenza di motivazione in ordine ai profili di responsabilità degli stessi, e comunque alla
mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e, in particolare, della circostanza
I ricorsi sono privi della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art
591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte dal giudice d’appello, che non risultano
viziate da illogicità;
Questa corte ha stabilito che “La mancanza nell’atto di impugnazione dei requisiti
prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della specificità dei motivi- rende
l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi,
quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla
dichiarazione di inammissibilità”. (Cass. pen., sez 1, 22.4.97, Pace, 207648); Uniformandosi a
tale orientamento che il Collegio condivide, vanno dichiarate inammissibili le impugnazioni;
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in
Euro 1000 per ciascuno;
PQM
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, li 12 gennaio 2016
attenuante di cui all’art. 62, n. 6 c.p.