Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14108 del 01/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14108 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LONGO ROBERT N. IL 27/12/1987
avverso la sentenza n. 6046/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
28/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 01/12/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE
L’imputato Robert LONGO, ricorre per Cassazione avverso la sentenza in
epigrafe indicata deducendo violazioni di legge e vizi della motivazione
connessi all’aspetto del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Con dichiarazione a firma del ricorrente, del 15.6.2015 il Robert LONGO ha
manifestato ex art. 589 cod. proc. pen. l’espressa volontà di rinunciare al gravame
proposto tramite il proprio difensore
Attesa la regolarità della dichiarazione, la rinuncia all’atto di impugnazione,
viene accolta e il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente va pertanto condannato al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di € 500,00 alla Cassa delle ammende, ravvisandosi
nella condotta del prevenuto gli estremi della responsabilità stabilita dall’art.
616 cod. proc. pen.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente va condannato al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00
alla Cassa delle ammende, così equitativamente determinata la sanzione
amministrativa stabilita dall’art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi nella condotta
processuale dell’imputato la responsabilità ivi prevista.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso inrl
„oa.–1.12.2015

RITENUTO IN DIRITTO

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