Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14104 del 01/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14104 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BONADIE GIUSEPPE N. IL 03/07/1965
avverso la sentenza n. 3054/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
30/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Data Udienza: 01/12/2015
MOTIVI DELLA DECISIONE
RITENUTO IN DIRITTO
Con dichiarazione a firma del ricorrente, pervenuta nella cancelleria di questa
Corte in data 14.10.201 il Bonadie Giuseppe ha manifestato la espressa volontà
di rinunciare al gravame proposto.
Attesa la regolarità della dichiarazione, la rinuncia all’atto di impugnazione,
viene accolta e il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente va pertanto condannato al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di e 500,00 alla Cassa delle ammende, ravvisandosi
nella condotta del prevenuto gli estremi della responsabilità stabilita dall’art.
616 cod. proc. pen.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente va condannato al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00
alla Cassa delle ammende, così equitativamente determinata la sanzione
amministrativa stabilita dall’art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi nella condotta
processuale dell’imputato la responsabilità ivi prevista.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma 1.12.2015
L’imputato BONADIE Giuseppe, ricorre per Cassazione avverso la sentenza in
epigrafe indicata deducendo violazioni di legge e vizi della motivazione
connessi all’aspetto di una possibile diversa qualificazione giuridica del fatto
ascritto.