Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14101 del 01/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 14101 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LO VERSO MATTEO N. IL 16/03/1962
avverso la sentenza n. 5266/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
19/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;

Data Udienza: 01/12/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato, aspecifico, ed esula dai limiti previsti
dall’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., poichè non mette in evidenza uno
specifico vizio della motivazione desumibile dal testo del provvedimento
impugnato.
Il ricorrente in questa sede illustra argomenti che già erano stati proposti negli
stessi termini in sede di gravame e ai quali la Corte d’Appello ha dato risposta
adeguata che va immune da qualsiasi censura. Il ricorso pertanto è di contenuto
generico, venendo meno alla sua funzione di costituire critica specifica al
provvedimento impugnato [v. Cass. n. 20377/09]. Nella specie va altresì rilevato
che quanto sostenuto dal ricorrente con il primo motivo di ricorso, non è
illustrazione di un’erronea applicazione della legge penale, ma un soggettivo
diverso apprezzamento del fatto, senza che sia indicata specifico motivo in diritto
idoneo a confutare quanto argomentato dalla Corte territoriale a pag. 5/6 della
decisione.
Il secondo motivo di ricorso è del tutto generico, avendo la Corte espressamente
specificato le ragioni per le quali ha ritenuto di confermare il trattamento
sanzionatorio già irrogato in primo grado.
Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente va condannato al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00
alla Cassa delle ammende, così equitativamente determinata la sanzione
amministrativa stabilita dall’art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi nella condotta
processuale dell’imputato la responsabilità ivi prevista.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma 1.12.2015

L’imputato LO VERSO Matteo ricorre per Cassazione avverso il provvedimento
in epigrafe indicato, deducendo i seguenti motivi di doglianza così riassunti entro
i limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
§1) Inosservanza della legge e di altre norme giuridiche ed in particolare dell’art.
648 bis cod, pen.
§2) Vizio di motivazione perchè la decisione della Corte d’Appello è priva di
motivazione autonoma avendo richiamato integralmente il contenuto della
decisione di primo grado.

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