Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1410 del 13/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 1410 Anno 2014
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto dal PG presso la Corte d’appello di Roma nel processo a
carico di Essakhi Mourad,
avverso la sentenza 2.5.13 del GUP del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Carmine Stabile, che ha
concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza 2.5.13 all’esito di rito abbreviato il GUP del Tribunale di Roma,
per quel che rileva nella presente sede, condannava Essakhi Mourad alla pena di
anni 4, mesi 4 e gg. 20 di reclusione ed euro 1.020,00 di multa per plurime rapine
aggravate, furti e resistenza a pubblico ufficiale.
Il PG presso la Corte d’appello di Roma ricorreva contro la sentenza, di cui
chiedeva l’annullamento per erroneo calcolo del trattamento sanzionatorio, per
aver preso come pena base per il più grave delitto di rapina aggravata di cui al
capo A quella di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 700,00 di multa, inferiore al
minimo edittale di cui all’art. 628 co. 3 0 c.p., per aver omesso di apportare

Data Udienza: 13/12/2013

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l’aumento per la continuazione relativo all’ulteriore delitto di resistenza a
pubblico ufficiale, per aver erroneamente sommato gli altri aumenti di pena ex art.
81 cpv. c.p. e — infine — per aver erroneamente calcolato la riduzione di 1/3 per la
diminuente del rito.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1- Il ricorso è fondato.

il più grave delitto di rapina aggravata di cui al capo A quella di anni 3 e mesi 6 di
reclusione ed euro 700,00 di multa, inferiore al minimo edittale di cui all’art. 628
co. 3 0 c.p.; inoltre ha omesso di apportare l’aumento per la continuazione relativo
all’ulteriore delitto di resistenza a pubblico ufficiale, ha erroneamente sommato
gli altri aumenti di pena ex art. 81 cpv. c.p. e — infine — ha erroneamente calcolato
la riduzione di 1/3 per la diminuente del rito.
Alle necessarie correzioni non può provvedere d’ufficio ex art. 619 c.p.p. questa
Corte Suprema: si tratta di operazione nel caso di specie preclusa perché comporta
particolari valutazioni discrezionali che rimangono, in quanto tali, incompatibili
con le attribuzioni del giudice di legittimità (cfr., ex aliis, Cass. sez. IV n. 41569
del 27.10.10, dep. 24.11.10).
Ex art. 569 co. 4 0 c.p.p. va dunque disposto annullamento con rinvio al giudice
competente per l’appello, vale a dire alla Corte d’appello di Roma, che dovrà
limitarsi a ricalcolare l’entità della pena, complessiva e nelle sue componenti
intermedie, ponendo rimedio all’omissione e agli errori innanzi evidenziati.
Ex art. 624 c.p.p. si dichiara l’irrevocabilità della gravata sentenza in punto di
accertamento della penale responsabilità di Essalchi Mourad per i reati ascrittigli.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale,
annulla l’impugnata sentenza limitatamente al calcolo della pena con rinvio alla
Corte d’appello di Roma.
Così deciso in Roma, in data 13.12.13.

Effettivamente risulta che l’impugnata sentenza ha adottato come pena base per

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